Art. 49-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno.

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.