Art. 43 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.

2. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.