Art. 33 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso previsto dall’articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.