Art. 33 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel caso previsto dall’articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
1. Nel caso previsto dall’articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell’altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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