Art. 38 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.(47)(50)(51)
2. Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni.(47)(50)(51)(54)
3. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Periodo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
4. Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell’articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.(30)(50)(51)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (30)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Aggiornamento (47)
La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l’art. 1, comma 37) che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Aggiornamento (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) che nel primo comma, secondo periodo del presente articolo le parole «o dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore».
Ha inoltre disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (54)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 38 disp. att. c.c. è la norma cardine del riparto di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nella materia familiare e minorile. La regola di partenza è che il giudice specializzato conosce solo delle materie che la legge gli attribuisce espressamente, mentre ogni provvedimento sui minori non riservato ad altra autorità spetta al tribunale ordinario. Accanto a questo criterio per materia, la disposizione detta un criterio di concentrazione delle tutele: quando tra le stesse parti pende un giudizio sulla crisi familiare, il giudice di quel giudizio decide anche sulla responsabilità genitoriale, per evitare decisioni contrastanti sullo stesso minore e la moltiplicazione dei processi.
L’articolo è stato più volte riscritto. La legge 10 dicembre 2012, n. 219 aveva già trasferito al tribunale ordinario numerose competenze e introdotto l’attrazione dei procedimenti de potestate (cioè quelli che incidono sulla responsabilità genitoriale) nel giudizio di separazione o divorzio già pendente. L’art. 1, comma 28, della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha esteso l’attrazione anche al caso in cui il giudizio ordinario sia instaurato dopo il procedimento minorile, con applicazione, ai sensi del comma 37 della stessa legge, ai procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022. Sono seguiti gli interventi del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia, efficace per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023) e del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo), dal quale deriva il testo in vigore dal 26 novembre 2024, che coordina la norma con i procedimenti di attuazione dei provvedimenti e di sanzione delle inadempienze (artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.). La legge delega del 2021 ha inoltre previsto l’istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a superare l’attuale doppio binario.
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca le competenze del tribunale per i minorenni: autorizzazione al matrimonio del minore (art. 84 c.c.), nomina del curatore speciale per le convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.), riconoscimento del figlio nei casi degli artt. 250, ultimo comma, e 251 c.c., rapporti con gli ascendenti (art. 317-bis, ultimo comma, c.c.), decadenza, reintegrazione e limitazione della responsabilità genitoriale e relativi provvedimenti (artt. 330-335 c.c.), oltre all’ipotesi dell’art. 371, ultimo comma, c.c.
Lo stesso comma sottrae però al giudice minorile i procedimenti degli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., anche se promossi dal pubblico ministero, quando tra le stesse parti è già pendente o viene instaurato successivamente un giudizio di separazione, di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 316 c.c.), di riconoscimento o dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, o di modifica delle condizioni già stabilite. In tal caso il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su istanza di parte, entro quindici giorni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, dove il procedimento prosegue previa riunione; i provvedimenti minorili restano efficaci finché il giudice ordinario non li conferma, modifica o revoca. Il pubblico ministero minorile trasmette a sua volta i propri atti alla procura ordinaria.
Il secondo comma regola il caso inverso per i procedimenti di attuazione e di sanzione delle violazioni (artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.): se tra le stesse parti pende davanti al tribunale per i minorenni un procedimento de potestate, è quest’ultimo a decidere, con il medesimo meccanismo di provvedimenti urgenti e trasmissione degli atti. Il terzo comma pone la regola residuale della competenza del tribunale ordinario per i provvedimenti sui minori non espressamente attribuiti ad altra autorità. L’ultimo comma stabilisce che, quando il tribunale per i minorenni procede in camera di consiglio, il reclamo si propone alla sezione per i minorenni della corte d’appello.
Profili applicativi
Il problema pratico più frequente è il diritto transitorio. La regola dell’attrazione anche successiva si applica solo ai procedimenti minorili instaurati dal 22 giugno 2022: per quelli iniziati prima, la competenza del tribunale per i minorenni, già radicata, non viene meno per effetto di un giudizio di separazione o divorzio promosso in seguito, in forza del principio della perpetuatio jurisdictionis dell’art. 5 c.p.c. La data rilevante è quella di deposito del ricorso in cancelleria, non dell’iscrizione a ruolo.
Occorre poi verificare l’identità delle parti tra i due giudizi e la natura del procedimento ordinario, che deve rientrare tra quelli elencati. Il conflitto tra i due uffici si risolve con il regolamento di competenza (artt. 42 ss. c.p.c.). Dal 28 febbraio 2023 i procedimenti de potestate seguono, davanti a entrambi i tribunali, il rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.), il che ha attenuato le differenze processuali tra i due giudici; per i provvedimenti adottati prima della riforma conta invece la disciplina previgente anche in punto di impugnazioni. Nella prassi difensiva è decisivo verificare, prima di instaurare un procedimento, se e quando sia stato già promosso un ricorso del pubblico ministero minorile, perché da tale circostanza dipende l’ufficio competente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione si coordina con gli artt. 330-337 c.c. sulla responsabilità genitoriale, con gli artt. 337-bis ss. c.c. sull’affidamento dei figli nella crisi della coppia e con l’art. 316 c.c. Sul piano processuale rilevano gli artt. 473-bis ss. c.p.c. (rito unitario, provvedimenti provvisori e indifferibili, attuazione e sanzioni), l’art. 5 c.p.c. sulla perpetuatio jurisdictionis, gli artt. 42 ss. c.p.c. sul regolamento di competenza e l’art. 737 c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. Restano estranee all’art. 38 le competenze del tribunale per i minorenni fondate su leggi speciali, come l’adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184) e il settore penale minorile.