Art. 21 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.