Art. 31 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.