Art. 31 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.