Art. 48 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

2. il giorno in cui si è aperta la tutela;

3. la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;

4. il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

5. le risultanze dell’inventario e del conto annuale;

6. l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

7. la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

8. le risultanze del rendiconto definitivo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.