Art. 48 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
2. il giorno in cui si è aperta la tutela;
3. la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
4. il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
5. le risultanze dell’inventario e del conto annuale;
6. l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
7. la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
8. le risultanze del rendiconto definitivo.