Art. 17 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell’articolo precedente decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.