Art. 20 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Testo in vigore dal 22 dicembre 2000
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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