Art. 19 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all’autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.