Art. 46-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.