Art. 42 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I provvedimenti indicati nell’art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell’art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che li ha pronunziati.