Art. 34-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.

2. Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 163 del codice.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.