Art. 34-bis disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell’atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell’omologazione del caso previsto dal secondo comma dell’articolo 163 del codice, richiedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell’atto di modifica della stessa.
2. Nello stesso termine deve richiedere l’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 163 del codice.