Art. 44 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.

Testo in vigore dal 19 marzo 2004

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.