Art. 40 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La domanda per l’interdizione del minore emancipato e quella per l’interdizione o l’inabilitazione del minore nell’ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.