Art. 49 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l’emancipazione o della sentenza che pronuncia l’inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile;
b) il nome, il cognome, la condizione, l’età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata;
c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all’emancipato, o all’inabilitato;
d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell’articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l’emancipazione, o della sentenza che revoca l’inabilitazione.(50)(51)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (50)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (51)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.