Art. 58-bis c.p. Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.

2. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vice-direttore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

3. Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.