Art. 52 c.p. Difesa legittima
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
2. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3. Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4. Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 52 c.p. disciplina la legittima difesa, la più tradizionale tra le cause di giustificazione (o scriminanti), cioè le situazioni in presenza delle quali un fatto che corrisponde a una figura di reato diventa lecito perché l’ordinamento lo consente o lo impone. La norma si fonda sull’idea che, quando lo Stato non può intervenire tempestivamente, il privato possa reagire per proteggere un diritto proprio o altrui da un’aggressione ingiusta, purché la reazione sia necessaria e proporzionata. Essendo una scriminante, esclude la responsabilità penale e, ai sensi dell’art. 2044 c.c., anche quella civile.
Il primo comma è rimasto invariato dal 1930. La legge 13 febbraio 2006, n. 59 ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare (secondo e terzo comma), presumendo la proporzione quando chi si trova legittimamente in un’abitazione o in un luogo di lavoro usa un’arma legittimamente detenuta per difendere l’incolumità o i beni. La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha inserito l’avverbio “sempre” nel secondo comma e il quarto comma, secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa chi respinge un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica; il testo vigente è in vigore dal 18 maggio 2019.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede elementi relativi all’aggressione e alla reazione:
Il secondo comma, applicabile nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (abitazione, privata dimora e loro appartenenze) e, per il terzo comma, nei luoghi in cui si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale, presume la proporzione quando chi vi è legittimamente presente usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere l’incolumità propria o altrui, ovvero i beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Il quarto comma considera sempre in legittima difesa chi respinge un’intrusione violenta o minacciosa. Anche in tali ipotesi restano necessari l’attualità del pericolo e la necessità della reazione.
Profili applicativi
La valutazione della scriminante deve essere compiuta ex ante, ponendosi nella situazione concreta in cui l’agente si trovava al momento del fatto e considerando anche gli elementi antecedenti che possono avere inciso sulla sua percezione. Se il pericolo non esisteva ma l’agente lo ha ritenuto esistente per un errore scusabile, fondato su dati obiettivi, opera la legittima difesa putativa (art. 59, quarto comma, c.p.). Se invece la reazione oltrepassa colposamente i limiti della necessità o della proporzione, si configura l’eccesso colposo (art. 55 c.p.), punito a titolo di colpa se il fatto è previsto come delitto colposo; nei casi di difesa domiciliare la punibilità è esclusa se l’agente ha agito in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.
La scriminante è di regola esclusa per chi ha volontariamente provocato o accettato la situazione di pericolo, come nella rissa, nella sfida o nel cosiddetto “regolamento di conti” cui l’agente si presenta armato; resta invece invocabile da chi reagisce a un’offesa diversa e più grave di quella accettata, del tutto imprevedibile. Nella prassi, l’onere di allegare gli elementi della scriminante grava sull’imputato, mentre il dubbio sulla sua esistenza conduce all’assoluzione (art. 530, terzo comma, c.p.p.). Il porto e la detenzione dell’arma devono essere leciti perché operi la presunzione dei commi successivi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione degli artt. 50-54 c.p., accanto al consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), all’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), all’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e allo stato di necessità (art. 54 c.p.), dal quale si distingue perché la reazione è rivolta contro l’aggressore e non contro un terzo innocente. L’art. 55 c.p. disciplina l’eccesso colposo, con la causa di non punibilità del secondo comma per il grave turbamento nella difesa domiciliare; l’art. 59, quarto comma, c.p. la scriminante putativa. Il richiamo all’art. 614 c.p. delimita i luoghi della difesa domiciliare. Sul piano civile, l’art. 2044 c.c. esclude la responsabilità di chi cagiona un danno per legittima difesa; la legge n. 36 del 2019 ha inoltre previsto, all’art. 2044 c.c., che nei casi di eccesso colposo domiciliare per grave turbamento sia dovuta al danneggiato solo un’indennità. In sede processuale, la scriminante evidente può giustificare l’archiviazione o il proscioglimento anticipato.