Art. 53 c.p. Uso legittimo delle armi

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

2. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

3. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Testo in vigore dal 25 maggio 1975

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 53 c.p. disciplina l’uso legittimo delle armi, una causa di giustificazione propria del pubblico ufficiale che, per adempiere un dovere del suo ufficio, è costretto a ricorrere alla forza. Come le altre scriminanti, esclude l’antigiuridicità del fatto: le lesioni o la morte cagionate non costituiscono reato quando l’uso dell’arma è consentito dall’ordinamento. La norma si apre con la clausola “ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti”: essa ha carattere sussidiario rispetto all’adempimento del dovere (art. 51 c.p.) e alla legittima difesa (art. 52 c.p.) e opera dove queste non arrivano, consentendo al pubblico ufficiale di usare la forza non solo per difendersi, ma per far prevalere l’autorità dello Stato.

La ratio è garantire l’effettività dell’azione pubblica: il pubblico ufficiale, a differenza del privato aggredito, non può sottrarsi al proprio compito né darsi alla fuga. Il testo vigente deriva dalla legge 22 maggio 1975, n. 152 (legge Reale), che ha aggiunto la finalità di impedire la consumazione di alcuni gravissimi delitti.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto: il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni (in pratica appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate in servizio di ordine pubblico), e chiunque, legalmente richiesto, gli presti assistenza (secondo comma).
  • Finalità: adempiere un dovere del proprio ufficio. L’uso dell’arma per scopi personali resta fuori dalla scriminante.
  • Condotta: fare uso o ordinare di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica (manganello, spray, manette, contenimento corporeo).
  • Presupposto: la necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza all’autorità, oppure di impedire la consumazione di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio o ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
  • Altri casi (terzo comma): la legge può prevedere ulteriori ipotesi di uso legittimo delle armi, contenute in disposizioni speciali dell’ordinamento militare e di polizia.

Pur in assenza di un’espressa previsione, la giurisprudenza richiede tre requisiti impliciti: l’uso dell’arma deve essere l’extrema ratio, non essendovi altro mezzo per adempiere il dovere; tra i mezzi di coazione deve essere scelto il meno lesivo; l’uso deve essere graduato secondo il caso, nel rispetto del principio di proporzione tra i beni in conflitto.

Profili applicativi

La casistica tipica riguarda i colpi d’arma da fuoco esplosi durante un inseguimento o un posto di controllo e le lesioni provocate durante un arresto. Il criterio decisivo è la proporzione: la sola fuga di una persona che si sottrae all’identificazione non giustifica di regola l’uso dell’arma da fuoco, mentre la proporzione può sussistere quando le modalità della fuga creano un pericolo attuale per l’incolumità di terzi. Non rileva la distinzione tra resistenza attiva e passiva, ma l’adeguatezza del mezzo rispetto alla resistenza da vincere.

Se i limiti sono superati per colpa, si applica l’eccesso colposo (art. 55 c.p.) e l’agente risponde dell’evento a titolo di colpa, se previsto dalla legge come delitto colposo. Se invece l’uso dell’arma era legittimo nella forma scelta, l’evento più grave derivante dal rischio intrinseco dell’arma, e non da negligenza o imperizia, non è addebitabile al pubblico ufficiale. È ammessa anche la scriminante putativa (art. 59, quarto comma, c.p.) quando l’agente ritiene per errore scusabile di trovarsi nella situazione che autorizza l’uso dell’arma.

Sul piano civile, la condotta violenta o di resistenza della persona colpita può integrare un concorso di colpa del danneggiato e ridurre il risarcimento dovuto in caso di eccesso colposo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 7 giugno 2000, n. 9961: è irrilevante la distinzione tra resistenza attiva e passiva, mentre conta la proporzione tra gli interessi in conflitto, estesa alla graduazione dell’uso dell’arma; al pubblico ufficiale non è riconosciuta l’opzione della rinuncia o della fuga e, se l’arma è usata per bloccare la fuga di malviventi che creano un rischio attuale per terzi, l’evento più grave dovuto al rischio intrinseco dell’arma non gli è addebitabile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 15 novembre 2007, n. 854: la scriminante richiede che non vi sia altro mezzo possibile, che sia scelto il mezzo di coazione meno lesivo e che il suo uso sia graduato secondo le esigenze del caso nel rispetto della proporzionalità; è stata confermata la responsabilità per eccesso colposo di un agente di polizia.
  • Cassazione penale, sez. V, 16 giugno 2014, n. 41038: la necessità di respingere una violenza, vincere una resistenza o impedire determinati delitti è presupposto oggettivo della scriminante e implica che l’uso delle armi sia extrema ratio e graduato; solo dopo aver verificato la proporzione si può ritenere legittimo l’uso dell’arma e non porre a carico dell’agente l’evento più grave non voluto.
  • Cassazione penale, sez. IV, 2 dicembre 2020, n. 35962: la scriminante è stata esclusa per il carabiniere che aveva sparato per forare gli pneumatici di un’auto allontanatasi durante un controllo, cagionando la morte di un occupante colpito di rimbalzo, difettando i requisiti dell’extrema ratio e della proporzione.
  • Cassazione penale, sez. V, 8 maggio 2023, n. 19347: è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo volto a far valere l’art. 53 c.p. in favore di un agente di polizia che aveva puntato la pistola contro un automobilista dopo un sinistro, poiché i giudici di merito avevano accertato che egli agiva per finalità personali e non per adempiere un dovere d’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2847: nel danno da eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, l’azione violenta o di resistenza della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato, rilevante per ridurre il risarcimento.

Rapporti con altre norme

L’art. 53 c.p. si coordina con l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.), di cui costituisce una specificazione, e con la legittima difesa (art. 52 c.p.), che resta invocabile anche dal pubblico ufficiale quando sia aggredito. Il superamento colposo dei limiti è disciplinato dall’art. 55 c.p.; l’erronea supposizione della scriminante dall’art. 59, quarto comma, c.p. Il presupposto della resistenza richiama i delitti di violenza o minaccia (art. 336 c.p.) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Sul piano processuale, l’accertamento della scriminante conduce all’archiviazione o al proscioglimento perché il fatto non costituisce reato (art. 530 c.p.p.), con efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno ai sensi dell’art. 652 c.p.p.; quanto alla responsabilità civile, l’amministrazione di appartenenza risponde in solido con l’agente secondo l’art. 28 Cost.