Art. 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.
2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
3. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 42 c.p. è la norma cardine dell’elemento soggettivo del reato. Stabilisce a quali condizioni un fatto può essere personalmente attribuito al suo autore e costituisce, insieme agli artt. 43, 45 e 47 c.p., la base della teoria della colpevolezza nel nostro ordinamento. Nel disegno originario del codice del 1930 conviveva con ampie ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità per il solo nesso causale tra condotta ed evento; la lettura della norma è stata profondamente rinnovata dalla Corte costituzionale, che a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 ha ricavato dall’art. 27 Cost. il principio di colpevolezza: nessuno può essere punito per fatti che non siano almeno rimproverabili a titolo di colpa.
Il testo non ha subito modifiche dal 1931, ma il suo significato applicativo è cambiato radicalmente per effetto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno progressivamente ridotto lo spazio della responsabilità oggettiva.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il primo profilo pratico riguarda le ipotesi di responsabilità oggettiva ancora presenti nel codice: la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), l’aberratio delicti e l’aberratio ictus plurilesiva (artt. 82 e 83 c.p.), il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), alcune condizioni obiettive di punibilità. La giurisprudenza, sotto l’impulso della Corte costituzionale, richiede ormai in questi casi almeno la colpa in concreto, cioè la prevedibilità ed evitabilità dell’evento ulteriore, da accertare caso per caso e non in base a presunzioni.
Il secondo profilo concerne la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, decisiva per la qualificazione di molti eventi gravi (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, contagi). Il dolo eventuale richiede che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità dell’evento e abbia accettato di agire anche a costo di causarlo; nella colpa cosciente l’agente, pur prevedendo l’evento, confida di poterlo evitare.
Il terzo profilo riguarda le contravvenzioni: l’indifferenza tra dolo e colpa non autorizza forme di responsabilità oggettiva. Il difensore può far valere l’assenza di colpa quando l’inosservanza non sia rimproverabile, ad esempio per impossibilità materiale di adempiere non preordinata né colposamente determinata. Occorre però considerare l’onere di allegazione, che grava in concreto su chi invoca circostanze idonee a escludere la colpa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 42 c.p. va letto con l’art. 43 c.p., che definisce dolo, colpa e preterintenzione; con l’art. 45 c.p. (caso fortuito e forza maggiore) e l’art. 46 c.p. (costringimento fisico), che escludono la suitas o la colpevolezza; con l’art. 47 c.p. (errore di fatto) e l’art. 5 c.p. (ignoranza della legge penale, come riletto dalla Corte costituzionale). Le principali applicazioni del terzo comma si trovano negli artt. 82, 83, 116 e 586 c.p., oltre che nella disciplina delle circostanze, dove l’art. 59, secondo comma, c.p., come riformato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, impone che le aggravanti siano conosciute o almeno ignorate per colpa. Il fondamento costituzionale è l’art. 27, primo e terzo comma, Cost.: la responsabilità penale è personale e la pena deve tendere alla rieducazione, finalità che presuppone un fatto rimproverabile al suo autore.