Art. 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

2. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

3. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

4. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 42 c.p. è la norma cardine dell’elemento soggettivo del reato. Stabilisce a quali condizioni un fatto può essere personalmente attribuito al suo autore e costituisce, insieme agli artt. 43, 45 e 47 c.p., la base della teoria della colpevolezza nel nostro ordinamento. Nel disegno originario del codice del 1930 conviveva con ampie ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè di responsabilità per il solo nesso causale tra condotta ed evento; la lettura della norma è stata profondamente rinnovata dalla Corte costituzionale, che a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 ha ricavato dall’art. 27 Cost. il principio di colpevolezza: nessuno può essere punito per fatti che non siano almeno rimproverabili a titolo di colpa.

Il testo non ha subito modifiche dal 1931, ma il suo significato applicativo è cambiato radicalmente per effetto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno progressivamente ridotto lo spazio della responsabilità oggettiva.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un’azione o omissione che non abbia commesso con coscienza e volontà. È il requisito minimo comune a tutti i reati, la cosiddetta suitas della condotta: la condotta deve essere riferibile al dominio della volontà dell’agente. Mancano coscienza e volontà, ad esempio, nei movimenti riflessi o nella costrizione fisica (art. 46 c.p.).
  • Secondo comma: delitti. I delitti sono punibili di regola solo a titolo di dolo; la punibilità a titolo di colpa o di preterintenzione richiede un’espressa previsione di legge. Le nozioni di dolo, colpa e preterintenzione sono fissate dall’art. 43 c.p.
  • Terzo comma: responsabilità obiettiva. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua condotta. È la clausola che fonda le ipotesi di responsabilità oggettiva, oggi interpretate in senso costituzionalmente orientato.
  • Quarto comma: contravvenzioni. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria condotta cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa: dolo e colpa sono, di regola, indifferenti per l’affermazione della responsabilità, ma uno dei due deve sussistere.

Profili applicativi

Il primo profilo pratico riguarda le ipotesi di responsabilità oggettiva ancora presenti nel codice: la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), l’aberratio delicti e l’aberratio ictus plurilesiva (artt. 82 e 83 c.p.), il reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti (art. 116 c.p.), alcune condizioni obiettive di punibilità. La giurisprudenza, sotto l’impulso della Corte costituzionale, richiede ormai in questi casi almeno la colpa in concreto, cioè la prevedibilità ed evitabilità dell’evento ulteriore, da accertare caso per caso e non in base a presunzioni.

Il secondo profilo concerne la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, decisiva per la qualificazione di molti eventi gravi (infortuni sul lavoro, incidenti stradali, contagi). Il dolo eventuale richiede che l’agente si sia rappresentato la concreta possibilità dell’evento e abbia accettato di agire anche a costo di causarlo; nella colpa cosciente l’agente, pur prevedendo l’evento, confida di poterlo evitare.

Il terzo profilo riguarda le contravvenzioni: l’indifferenza tra dolo e colpa non autorizza forme di responsabilità oggettiva. Il difensore può far valere l’assenza di colpa quando l’inosservanza non sia rimproverabile, ad esempio per impossibilità materiale di adempiere non preordinata né colposamente determinata. Occorre però considerare l’onere di allegazione, che grava in concreto su chi invoca circostanze idonee a escludere la colpa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364: il principio di colpevolezza implica che la persona risponda penalmente solo di azioni da lei controllabili, mai di comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze vietate né di condotte tenute nell’inevitabile ignoranza del precetto; su questa base è stato dichiarato illegittimo l’art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva la scusabilità dell’ignoranza inevitabile.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 gennaio 2009, n. 22676: la responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore ai sensi dell’art. 586 c.p. richiede, oltre al nesso causale, la colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina la cessione e alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, n. 38343: il dolo eventuale ricorre quando l’agente si è chiaramente rappresentato la significativa possibilità dell’evento concreto e, soppesato il fine perseguito e il prezzo da pagare, si è determinato ad agire anche a costo di causarlo; si ha colpa cosciente quando la volontà non è diretta verso l’evento e l’agente omette la condotta doverosa per trascuratezza o altro motivo biasimevole.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 giugno 2026, n. 22497: nella bancarotta da operazioni dolose la prevedibilità del dissesto deve essere apprezzata in concreto, valorizzando tutti gli elementi del caso e bandendo automatismi dietro cui può nascondersi una responsabilità oggettiva; la sentenza è stata annullata con rinvio per carenza di motivazione su questo punto.
  • Cassazione penale, sez. I, 23 settembre 2026, n. 34247: richiamando la Corte costituzionale, la Corte ha ribadito che dall’art. 42 c.p. discende che anche la contravvenzione per omesso versamento della cauzione da parte del sottoposto a misura di prevenzione presuppone almeno la colpa, sicché l’impossibilità economica non colpevole esclude la responsabilità; nel caso concreto il ricorso è stato rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 42 c.p. va letto con l’art. 43 c.p., che definisce dolo, colpa e preterintenzione; con l’art. 45 c.p. (caso fortuito e forza maggiore) e l’art. 46 c.p. (costringimento fisico), che escludono la suitas o la colpevolezza; con l’art. 47 c.p. (errore di fatto) e l’art. 5 c.p. (ignoranza della legge penale, come riletto dalla Corte costituzionale). Le principali applicazioni del terzo comma si trovano negli artt. 82, 83, 116 e 586 c.p., oltre che nella disciplina delle circostanze, dove l’art. 59, secondo comma, c.p., come riformato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, impone che le aggravanti siano conosciute o almeno ignorate per colpa. Il fondamento costituzionale è l’art. 27, primo e terzo comma, Cost.: la responsabilità penale è personale e la pena deve tendere alla rieducazione, finalità che presuppone un fatto rimproverabile al suo autore.