Art. 44 c.p. Condizione obiettiva di punibilità
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.