Art. 48 c.p. Errore determinato dall’altrui inganno

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 48 c.p. disciplina l’errore determinato dall’altrui inganno. Estende la regola dell’art. 47 c.p. sull’errore di fatto al caso in cui l’errore non nasce spontaneamente ma è provocato da un terzo, e stabilisce che del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo. È la base normativa della cosiddetta autoria mediata: chi si serve di un altro come strumento inconsapevole è trattato come autore del reato, anche se non ne ha compiuto materialmente la condotta.

La ratio è duplice. Da un lato si esclude la responsabilità dolosa dell’ingannato (il deceptus), che ha agito senza rappresentarsi il fatto tipico; dall’altro si impedisce che l’ingannatore (il deceptor) sfugga alla pena per il solo fatto di aver agito per interposta persona. Il testo è quello originario del codice, in vigore dal 1° luglio 1931.

Contenuto della disposizione

  • Presupposti: un errore sul fatto che costituisce il reato, nel senso dell’art. 47 c.p., cioè una falsa rappresentazione di un elemento della fattispecie; un inganno, ossia un comportamento, anche omissivo o consistente nel silenzio quando vi è un obbligo di informazione, idoneo a provocare l’errore; un nesso causale tra inganno, errore e condotta dell’ingannato.
  • Effetti per l’ingannato: è escluso il dolo; resta la responsabilità per colpa se l’errore è dovuto a sua negligenza e il fatto è previsto come delitto colposo.
  • Effetti per l’ingannatore: risponde del reato commesso dall’ingannato, a titolo di dolo, purché abbia agito con la volontà di realizzare, tramite l’altrui condotta, il fatto punibile. Se il reato richiede un dolo specifico o una particolare finalità, questa deve sussistere in capo all’ingannatore.

La norma si distingue dalla coazione morale dell’art. 54, terzo comma, c.p. e dal costringimento fisico dell’art. 46 c.p., in cui l’altro soggetto agisce sotto minaccia o violenza anziché per errore, e dalla determinazione di persona non imputabile o non punibile (artt. 86 e 111 c.p.).

Profili applicativi

Il terreno elettivo è quello dei falsi per induzione: il privato che, con dichiarazioni o documenti falsi, induce il pubblico ufficiale a formare un atto pubblico ideologicamente falso risponde del falso in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), anche se non riveste la qualifica pubblica. Esempi ricorrenti: il paziente che simula sintomi per ottenere un certificato medico, il richiedente che allega false attestazioni a un’istanza amministrativa, il professionista che presenta al catasto o agli uffici tecnici elaborati non veritieri destinati a essere recepiti in atti fidefacenti.

Il falso per induzione non ricorre, però, quando l’amministrazione non si limita a recepire la dichiarazione del privato ma è chiamata a verificarne la veridicità e il controllo impedisce l’emissione dell’atto: residua allora la sola falsità del privato (art. 483 c.p.).

L’autoria mediata è ammessa anche per i reati propri: l’estraneo privo della qualifica può rispondere del reato commesso dall’intraneo ingannato. La giurisprudenza ne ha tuttavia indicato i limiti: occorre che la condotta tipica sia realizzata materialmente dall’ingannato, usato come strumento, e non che l’estraneo l’abbia interamente compiuta da sé. Sul piano probatorio, l’accusa deve dimostrare l’inganno e la buona fede dell’intermediario; se questi era consapevole, si applicano le regole ordinarie del concorso di persone.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 28 giugno 2007, n. 35488: la falsa attestazione del privato (art. 483 c.p.) può concorrere con la falsità ideologica in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), purché la dichiarazione non veridica riguardi fatti dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità.
  • Cassazione penale, sez. V, 17 febbraio 2026, n. 6314: l’orientamento prevalente ammette l’art. 48 c.p. anche nei reati propri, ma nei casi riconosciuti la condotta materiale era compiuta dall’intraneo ingannato, mero strumento dell’extraneus; non può invece ricorrere all’autoria mediata per attribuire al professionista una bancarotta quando la falsificazione contabile è interamente sua, pena un’eccessiva dilatazione dell’istituto.
  • Cassazione penale, sez. IV, 20 marzo 2026, n. 10812: rigettando il ricorso, la Corte ha condiviso i principi fissati dalla sentenza rescindente: la responsabilità dell’autore mediato richiede il dolo del reato commesso dall’ingannato e la finalità eventualmente prevista dalla norma, ed è configurabile anche per i reati propri, compresa la dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
  • Cassazione penale, sez. V, 14 agosto 2026, n. 31404: il privato è autore mediato del falso ideologico in atto pubblico solo se induce effettivamente in errore il pubblico ufficiale; quando l’attività dell’ufficio è preordinata a verificare la conformità delle dichiarazioni, come per le variazioni catastali, va accertato se l’atto abbia recepito il falso senza controllo.

Rapporti con altre norme

L’art. 48 c.p. presuppone l’art. 47 c.p. (errore di fatto) e ne condivide i limiti: l’errore sulla legge penale resta irrilevante salvo l’inevitabilità (art. 5 c.p.). Si coordina con l’art. 46 c.p. (costringimento fisico) e con l’art. 54, terzo comma, c.p. (minaccia altrui), che prevedono lo stesso meccanismo di trasferimento della responsabilità sull’autore della coazione. Nel concorso di persone, l’art. 111 c.p. aggrava la pena di chi determina a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, mentre l’art. 117 c.p. regola il mutamento del titolo del reato per alcuni concorrenti. In materia di falso, l’art. 48 c.p. si combina con gli artt. 476-480 c.p. e si distingue dall’art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico); l’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sanziona penalmente le dichiarazioni sostitutive mendaci.