Art. 47 c.p. Errore di fatto
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. L’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2. L’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.
3. L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 47 c.p. disciplina l’errore di fatto, cioè la falsa rappresentazione della realtà che cade su uno degli elementi costitutivi del reato. Si colloca nella parte generale del codice, tra le norme sull’elemento soggettivo, ed esprime un principio fondamentale: poiché il dolo consiste nella coscienza e volontà del fatto tipico (art. 43 c.p.), chi ignora o fraintende un elemento di quel fatto non può volerlo. L’errore di fatto, quindi, non è una scusante esterna al reato, ma esclude il dolo dall’interno.
La norma va letta insieme all’art. 5 c.p., che regola l’errore sulla legge penale e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, ammette la scusabilità della sola ignoranza inevitabile. Il testo dell’art. 47 c.p. è immutato dall’entrata in vigore del codice, il 1° luglio 1931.
Contenuto della disposizione
Due precisazioni sono decisive. L’errore deve essere essenziale, cioè cadere su un elemento costitutivo della fattispecie, e non su circostanze irrilevanti. E l’errore su norme extrapenali che integrano il precetto penale (definendo, ad esempio, l’obbligo la cui violazione è punita) non rientra nel terzo comma, ma è assimilato all’errore sulla legge penale, rilevante solo se inevitabile ai sensi dell’art. 5 c.p.
Profili applicativi
Nella pratica l’art. 47 c.p. viene invocato spesso, ma accolto di rado. Le ragioni sono due. Anzitutto la giurisprudenza tende a qualificare come integratrici del precetto molte norme extrapenali richiamate dalle fattispecie: l’obbligo di denuncia delle armi, gli obblighi di comunicazione patrimoniale imposti ai condannati per mafia, numerose prescrizioni urbanistiche e ambientali. L’errore su di esse non esclude il dolo e può rilevare solo come ignoranza inevitabile della legge penale, con un onere di diligenza particolarmente rigoroso per chi esercita professionalmente un’attività.
In secondo luogo, l’errore deve essere effettivo e provato: occorre dimostrare che l’agente si è rappresentato una realtà diversa, non solo che avrebbe potuto sbagliare. Quando invece l’errore è riconosciuto, il dolo è escluso a prescindere dalla sua scusabilità: la colpevolezza dell’errore rileva solo ai fini della responsabilità colposa, se prevista. È un punto spesso frainteso, anche nei motivi di impugnazione.
La disciplina si coordina con l’art. 59, quarto comma, c.p. sull’erronea supposizione di cause di giustificazione (scriminanti putative), con l’art. 609-sexies c.p. sull’errore relativo all’età della persona offesa nei reati sessuali, ammesso solo se inevitabile, e con l’art. 60 c.p. sull’errore sulla persona dell’offeso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 47 c.p. si fonda sull’art. 43 c.p., che definisce dolo e colpa, ed è il pendant dell’art. 5 c.p. sull’ignoranza della legge penale. L’art. 48 c.p. disciplina l’errore determinato dall’altrui inganno, facendo rispondere chi lo ha provocato; l’art. 49 c.p. il reato supposto erroneamente; l’art. 59, quarto comma, c.p. l’errore sulle cause di giustificazione, con analoga salvezza della responsabilità colposa; l’art. 60 c.p. l’errore sulla persona offesa; l’art. 82 c.p. l’errore nell’uso dei mezzi di esecuzione (aberratio ictus). Nei reati sessuali contro i minori, l’art. 609-sexies c.p. limita la rilevanza dell’errore sull’età ai casi di ignoranza inevitabile. Sul piano costituzionale, la disciplina attua il principio di colpevolezza dell’art. 27, primo comma, Cost.