Art. 45 c.p. Caso fortuito o forza maggiore
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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