Art. 57-bis c.p. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.