Art. 57 c.p. Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.(36)(83)(91)(107)(119)

Testo in vigore dal 12 aprile 1990

Note di aggiornamento

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera e che “È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...]
e) per i reati previsti e puniti dall’art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Aggiornamento (83)

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che “È concessa amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Aggiornamento (91)

Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che “È concessa amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 11, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.

Aggiornamento (107)

Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che “È concessa amnistia:
[...]
c) per i reati previsti dall’art. 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 12, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.

Aggiornamento (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b che “È concessa amnistia:
[...]
b) per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l’autore della pubblicazione”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 6, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.