Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
3. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.
4. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 51 c.p. disciplina due cause di giustificazione (o scriminanti): l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere. Le scriminanti sono situazioni in cui un fatto, pur corrispondente a una fattispecie di reato, è considerato lecito dall’ordinamento, perché una norma lo autorizza o lo impone. Il fondamento è il principio di non contraddizione: l’ordinamento non può nello stesso tempo consentire o prescrivere una condotta e punirla. Per questo le scriminanti valgono per l’intero ordinamento ed escludono anche l’illecito civile e amministrativo.
Il testo è quello originario del 1930. La sua portata si è tuttavia ampliata con la Costituzione, che ha fatto di molte libertà (manifestazione del pensiero, sciopero, difesa) diritti idonei a scriminare fatti altrimenti punibili.
Contenuto della disposizione
Come tutte le cause di giustificazione, anche quelle dell’art. 51 c.p. operano oggettivamente, a prescindere dalla consapevolezza dell’agente (art. 59, primo comma, c.p.), e rilevano anche se solo erroneamente supposte, purché l’errore non sia colposo (scriminante putativa). Il loro eccesso colposo è punito a titolo di colpa se il fatto è previsto come delitto colposo (art. 55 c.p.).
Profili applicativi
Il campo di applicazione più frequente è la diffamazione (art. 595 c.p.), dove l’esercizio dei diritti di cronaca, critica e satira, espressione dell’art. 21 Cost., scrimina le espressioni lesive della reputazione se ricorrono la verità (anche putativa) del fatto, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza della forma. Nella critica la verità ha un peso attenuato, perché l’opinione è per natura soggettiva, ma deve pur sempre esistere un nucleo fattuale vero cui riferirla; il limite invalicabile è la dignità della persona.
Altri ambiti tipici sono il diritto di difesa nel processo (con la speciale previsione dell’art. 598 c.p. per le offese negli scritti difensivi), il diritto di sciopero, l’attività sanitaria fondata sul consenso, l’uso della forza da parte delle forze dell’ordine, le operazioni sotto copertura. Per l’agente infiltrato, o il privato che collabora con la polizia, la scriminante opera solo entro un’attività di osservazione, controllo e contenimento della condotta altrui, mai quando il suo contributo abbia efficacia causale rispetto al reato.
Sul piano processuale, l’accertamento di una causa di giustificazione impone l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, che, quando accerta l’esercizio di una facoltà legittima o l’adempimento di un dovere, preclude anche l’azione civile di danno (art. 652 c.p.p.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 51 c.p. apre il catalogo delle cause di giustificazione codificate, accanto al consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), alla legittima difesa (art. 52 c.p.), all’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e allo stato di necessità (art. 54 c.p.). Si coordina con l’art. 59 c.p. (rilevanza oggettiva e putativa delle scriminanti) e con l’art. 55 c.p. (eccesso colposo). In materia di offese, rilevano l’art. 21 Cost. e l’art. 598 c.p.; per l’agente sotto copertura, l’art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 disciplina una speciale causa di non punibilità. Sul versante processuale incidono l’art. 530 c.p.p., che prevede l’assoluzione anche in caso di dubbio sull’esistenza della causa di giustificazione, e l’art. 652 c.p.p. sull’efficacia del giudicato nel giudizio civile.