Art. 40 c.p. Rapporto di causalità
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
2. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 40 c.p. disciplina il rapporto di causalità, cioè il legame che deve esistere tra la condotta dell’agente e l’evento perché questo gli sia attribuito. Il primo comma enuncia il principio generale: nessuno può essere punito se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. Il secondo comma introduce la clausola di equivalenza: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. È la base dei reati omissivi impropri (o commissivi mediante omissione), nei quali una fattispecie costruita come commissiva, ad esempio l’omicidio, viene realizzata da chi non ha agito pur dovendo.
Il testo, invariato dal 1930, è stato riempito di contenuto dalla giurisprudenza. La disposizione esprime il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.): si risponde solo di ciò che è opera propria. Il codice accoglie la teoria condizionalistica, temperata dall’art. 41 c.p. sulle cause sopravvenute da sole sufficienti.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il terreno più fertile è quello della responsabilità colposa in ambito sanitario, infortunistico e ambientale. Lo standard probatorio è quello dell’“alto grado di credibilità razionale”: non basta un coefficiente statistico elevato, occorre che, escluse le spiegazioni alternative, risulti processualmente certo che la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento. Il ragionevole dubbio sul nesso porta all’assoluzione. Nel processo civile di danno vale invece la regola del “più probabile che non”, e le due prospettive non vanno confuse.
Quanto alla posizione di garanzia, il giudice deve individuarne la fonte e il contenuto, verificando che il garante disponesse di poteri impeditivi effettivi. Quando le posizioni sono plurali (più medici, datore di lavoro e preposto, genitori), ciascun garante è destinatario dell’intero obbligo e non può fare affidamento sull’intervento altrui. La figura del concorso omissivo nel reato commissivo altrui combina l’art. 40, secondo comma, con l’art. 110 c.p.: non basta la qualifica rivestita, occorre la prova del contributo causale dell’omissione e del dolo di concorso. Frequente è la contestazione ai sindaci di società o agli amministratori non esecutivi per i reati commessi da altri gestori.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 40 c.p. si completa con l’art. 41 c.p., che regola il concorso di cause e l’efficacia interruttiva delle cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Il criterio di imputazione soggettiva è invece dettato dall’art. 43 c.p., e la colpa richiede, oltre al nesso, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento. Il secondo comma si combina con le norme di parte speciale che descrivono reati di evento (artt. 575, 589, 590 c.p.) e con l’art. 110 c.p. per il concorso omissivo. Le principali fonti di posizioni di garanzia sono contenute nella legislazione speciale, come il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro, e nel codice civile, ad esempio l’art. 2392 c.c. per gli amministratori e l’art. 2407 c.c. per i sindaci. Diversi sono i reati omissivi propri (ad esempio l’omissione di soccorso, art. 593 c.p.), nei quali la legge punisce il mancato compimento di un’azione indipendentemente dall’evento.