Art. 46 c.p. Costringimento fisico
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
2. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.