Art. 50 c.p. Consenso dell’avente diritto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.