Art. 50 c.p. Consenso dell’avente diritto
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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