Art. 56 c.p. Delitto tentato

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.

2. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.(5)

3. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

4. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1944

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 56 c.p. disciplina il delitto tentato, cioè la punibilità di condotte che non giungono alla consumazione del reato ma hanno già messo in pericolo il bene protetto. La norma segna il confine tra il semplice proposito o accordo criminoso, che non è punibile (art. 115 c.p.), e il delitto consumato. Il tentativo non è una circostanza attenuante ma una figura autonoma di reato, che nasce dalla combinazione della norma incriminatrice di parte speciale con l’art. 56 c.p.

Il codice del 1930 ha abbandonato la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi del codice precedente, adottando i criteri dell’idoneità e della non equivocità degli atti. Il fondamento della punibilità è la messa in pericolo concreta del bene giuridico. Il testo è quello originario; il riferimento alla pena di morte va letto alla luce della sua soppressione e sostituzione con l’ergastolo (d.lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224).

Contenuto della disposizione

  • Idoneità degli atti: gli atti devono essere adeguati a produrre il risultato, secondo un giudizio di prognosi postuma, cioè compiuto dal giudice ex post ma ponendosi al momento della condotta e tenendo conto delle circostanze conosciute o conoscibili.
  • Direzione non equivoca: gli atti devono rivelare in modo univoco l’intenzione di commettere quel delitto. La prova può essere tratta dagli atti stessi e da elementi esterni, come intercettazioni o dichiarazioni.
  • Mancata consumazione: l’azione non si compie (tentativo incompiuto) o l’evento non si verifica (tentativo compiuto).
  • Elemento soggettivo: il dolo del delitto che si vuole commettere, nella forma del dolo diretto, anche alternativo; il dolo eventuale è ritenuto incompatibile con la direzione univoca degli atti.
  • Pena: reclusione non inferiore a dodici anni se per il delitto è previsto l’ergastolo; negli altri casi la pena del delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.
  • Desistenza volontaria (terzo comma): chi interrompe volontariamente l’azione risponde solo degli atti compiuti, se costituiscono di per sé un altro reato.
  • Recesso attivo (quarto comma): chi, dopo aver completato l’azione, impedisce volontariamente l’evento risponde del tentativo con la pena ulteriormente diminuita da un terzo alla metà.

Il tentativo è configurabile solo per i delitti e non per le contravvenzioni; è escluso per i delitti colposi, preterintenzionali e, secondo la giurisprudenza prevalente, per i reati di attentato e per quelli a consumazione anticipata nei quali la soglia di punibilità coincide già con il pericolo.

Profili applicativi

La distinzione tra atti preparatori non punibili e tentativo è il problema pratico più frequente. La giurisprudenza ritiene che anche atti formalmente preparatori integrino il tentativo quando l’agente ha definito il piano in ogni dettaglio e ha iniziato ad attuarlo, sicché il delitto sarebbe stato commesso salvo eventi imprevedibili: è il caso della banda che, con armi e mezzi pronti, si apposta per l’assalto a un portavalori e viene bloccata dalle forze dell’ordine.

Per la desistenza occorre una scelta libera e autonoma dell’agente: non ricorre quando l’interruzione dipende da fattori esterni, come il rifiuto della vittima o l’intervento della polizia. Nei reati di evento a forma libera, come l’estorsione, una volta posti in essere gli atti che innescano il meccanismo causale la desistenza non è più possibile e residua soltanto il recesso attivo, che richiede una condotta positiva per impedire l’evento.

Nel tentato omicidio l’accertamento dell’intenzione omicida si fonda su indici oggettivi: natura dell’arma, zona del corpo attinta, numero e direzione dei colpi, comportamento successivo. Per i delitti contro il patrimonio sono ricorrenti le questioni sul tentativo di furto sotto sorveglianza e sul tentativo di rapina impropria.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 19 aprile 2012, n. 34952: è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non il concorso tra tentato furto e violenza o minaccia, quando l’agente, dopo atti idonei e univoci diretti alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 aprile 2026, n. 13662: la desistenza è esclusa quando l’interruzione dipende da fattori esterni, come il rifiuto della vittima; nei reati di danno a forma libera, una volta innescato il meccanismo causale, può rilevare solo il recesso attivo; la successiva corresponsione di quanto dovuto, intervenuta a tentativo di estorsione già perfezionato, non integra la desistenza.
  • Cassazione penale, sez. II, 14 maggio 2026, n. 17394: nel delitto di usura, prima dell’adempimento del patto, è configurabile il tentativo quando l’agente compie atti idonei e univoci per farsi dare gli interessi usurari, come pressanti richieste di pagamento.
  • Cassazione penale, sez. I, 27 luglio 2026, n. 28443: rigettando il ricorso, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione che, escluso il dolo eventuale perché incompatibile con il tentativo, aveva ravvisato nell’esplosione di colpi di pistola ad altezza d’uomo verso più persone un dolo diretto alternativo idoneo a fondare il tentato omicidio.
  • Cassazione penale, sez. II, 25 settembre 2026, n. 34564: rilevano ai fini del tentativo anche atti classificabili come preparatori quando il piano è definito in ogni dettaglio, l’agente ha iniziato ad attuarlo e l’azione ha una significativa probabilità di successo, salvo eventi imprevedibili; è stata confermata la qualificazione come tentata rapina di un assalto a un portavalori impedito dall’intervento delle forze dell’ordine.

Rapporti con altre norme

Il tentativo si colloca tra l’art. 115 c.p., che esclude la punibilità del mero accordo o dell’istigazione non accolta, e il delitto consumato. L’art. 49 c.p. disciplina il reato impossibile, che ricorre quando l’azione è inidonea o manca l’oggetto, e consente l’applicazione di misure di sicurezza. Nella parte speciale numerosi delitti sono costruiti come reati di attentato o a consumazione anticipata (ad esempio gli artt. 241 e 280 c.p.), nei quali la soglia di punibilità coincide con il compimento di atti diretti, rendendo superfluo l’art. 56 c.p. La prescrizione si calcola sul massimo della pena prevista per il tentativo (art. 157 c.p.). Il tentativo di delitti procedibili a querela segue lo stesso regime di procedibilità del delitto consumato.