Art. 56 c.p. Delitto tentato
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
2. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.(5)
3. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.
4. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 56 c.p. disciplina il delitto tentato, cioè la punibilità di condotte che non giungono alla consumazione del reato ma hanno già messo in pericolo il bene protetto. La norma segna il confine tra il semplice proposito o accordo criminoso, che non è punibile (art. 115 c.p.), e il delitto consumato. Il tentativo non è una circostanza attenuante ma una figura autonoma di reato, che nasce dalla combinazione della norma incriminatrice di parte speciale con l’art. 56 c.p.
Il codice del 1930 ha abbandonato la distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi del codice precedente, adottando i criteri dell’idoneità e della non equivocità degli atti. Il fondamento della punibilità è la messa in pericolo concreta del bene giuridico. Il testo è quello originario; il riferimento alla pena di morte va letto alla luce della sua soppressione e sostituzione con l’ergastolo (d.lgs. luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224).
Contenuto della disposizione
Il tentativo è configurabile solo per i delitti e non per le contravvenzioni; è escluso per i delitti colposi, preterintenzionali e, secondo la giurisprudenza prevalente, per i reati di attentato e per quelli a consumazione anticipata nei quali la soglia di punibilità coincide già con il pericolo.
Profili applicativi
La distinzione tra atti preparatori non punibili e tentativo è il problema pratico più frequente. La giurisprudenza ritiene che anche atti formalmente preparatori integrino il tentativo quando l’agente ha definito il piano in ogni dettaglio e ha iniziato ad attuarlo, sicché il delitto sarebbe stato commesso salvo eventi imprevedibili: è il caso della banda che, con armi e mezzi pronti, si apposta per l’assalto a un portavalori e viene bloccata dalle forze dell’ordine.
Per la desistenza occorre una scelta libera e autonoma dell’agente: non ricorre quando l’interruzione dipende da fattori esterni, come il rifiuto della vittima o l’intervento della polizia. Nei reati di evento a forma libera, come l’estorsione, una volta posti in essere gli atti che innescano il meccanismo causale la desistenza non è più possibile e residua soltanto il recesso attivo, che richiede una condotta positiva per impedire l’evento.
Nel tentato omicidio l’accertamento dell’intenzione omicida si fonda su indici oggettivi: natura dell’arma, zona del corpo attinta, numero e direzione dei colpi, comportamento successivo. Per i delitti contro il patrimonio sono ricorrenti le questioni sul tentativo di furto sotto sorveglianza e sul tentativo di rapina impropria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il tentativo si colloca tra l’art. 115 c.p., che esclude la punibilità del mero accordo o dell’istigazione non accolta, e il delitto consumato. L’art. 49 c.p. disciplina il reato impossibile, che ricorre quando l’azione è inidonea o manca l’oggetto, e consente l’applicazione di misure di sicurezza. Nella parte speciale numerosi delitti sono costruiti come reati di attentato o a consumazione anticipata (ad esempio gli artt. 241 e 280 c.p.), nei quali la soglia di punibilità coincide con il compimento di atti diretti, rendendo superfluo l’art. 56 c.p. La prescrizione si calcola sul massimo della pena prevista per il tentativo (art. 157 c.p.). Il tentativo di delitti procedibili a querela segue lo stesso regime di procedibilità del delitto consumato.