Art. 49 c.p. Reato supposto erroneamente e reato impossibile

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

2. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

4. Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.