Art. 59 c.p. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

4. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1990

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 59 c.p. disciplina il rilievo delle circostanze del reato e delle cause di esclusione della pena quando l’agente non le conosce o le suppone erroneamente. È la norma che stabilisce il criterio di imputazione soggettiva degli elementi accessori del reato e, insieme, la disciplina delle scriminanti putative, cioè delle cause di giustificazione che l’agente crede esistenti mentre non lo sono.

La regola fondamentale è asimmetrica: ciò che giova all’agente opera oggettivamente, anche se ignorato; ciò che lo aggrava richiede un coefficiente di colpevolezza. Il secondo comma è stato riformulato dalla l. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha abbandonato il criterio della imputazione oggettiva delle aggravanti, espressione del vecchio brocardo per cui chi versa in una situazione illecita risponde anche del caso fortuito, adeguando la disciplina al principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost.

Contenuto della disposizione

Circostanze attenuanti e di esclusione della pena ignorate (primo comma). Sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti. Chi, ad esempio, ignora di aver cagionato un danno di speciale tenuità beneficia comunque dell’attenuante.

Circostanze aggravanti (secondo comma). Sono poste a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. È dunque sufficiente la colpa: una circostanza conoscibile con l’ordinaria diligenza, ma non conosciuta per negligenza o imprudenza, si imputa anche se accede a un reato doloso.

Circostanze erroneamente supposte (terzo comma). Le aggravanti o attenuanti che l’agente ritiene per errore esistenti non sono valutate né contro né a favore di lui: rileva ciò che è accaduto, non ciò che l’agente ha immaginato.

Scriminanti putative (quarto comma). Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, cioè cause di giustificazione come la legittima difesa o lo stato di necessità, queste sono sempre valutate a suo favore. L’errore deve cadere sui presupposti di fatto della scriminante; l’errore sulla norma che la prevede è un errore sul precetto, irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.

Errore colposo (quinto comma). Se l’errore sulla scriminante è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo: l’agente risponde, ad esempio, di omicidio o lesioni colpose.

Profili applicativi

Il secondo comma trova applicazione quotidiana nel concorso di persone. Le aggravanti oggettive, come la minorata difesa della vittima o l’uso di un’arma, si estendono al concorrente solo se questi le conosceva o le ha ignorate per colpa. Il giudice deve motivare sul punto, valorizzando ad esempio l’inserimento del concorrente in un sistema organizzato che rendeva prevedibili le modalità del fatto.

La legittima difesa putativa è il campo di maggiore applicazione del quarto comma. La giurisprudenza richiede che l’errore trovi fondamento in dati di fatto concreti, idonei a far sorgere una ragionevole persuasione di trovarsi esposti a un pericolo attuale; non bastano il timore, lo stato d’animo o il sospetto dell’agente. La valutazione è compiuta ex ante, considerando tutte le circostanze, anche antecedenti, che possano aver inciso sull’errore. Non può invocare la scriminante putativa chi abbia volontariamente creato la situazione di pericolo, ad esempio accettando una sfida.

Va infine distinto l’eccesso colposo (art. 55 c.p.), che presuppone una scriminante realmente esistente di cui si superano i limiti, dall’errore sulla scriminante disciplinato dall’art. 59 c.p.; la giurisprudenza ammette anche l’eccesso innestato su una scriminante putativa, riconducendolo all’ultimo comma dell’art. 59 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 41319: la riforma del 1990 ha abbandonato la regola dell’imputazione oggettiva e richiede per le aggravanti un coefficiente psicologico, che può consistere nella sola colpa anche quando accedono a un reato doloso; ricorso inammissibile in un caso di truffa ai danni di persona invalida.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 maggio 2026, n. 19594: nel concorso di persone il criterio del secondo comma opera anche per le aggravanti di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sussista la conoscenza o l’ignoranza colposa, senza che l’art. 118 c.p. modifichi tale regola.
  • Cassazione penale, sez. I, 22 giugno 2016, n. 25850: la legittima difesa putativa postula gli stessi presupposti di quella reale, supposti per erroneo apprezzamento dei fatti; l’errore deve fondarsi su una situazione obiettiva e non sul solo stato d’animo; se colposo comporta la responsabilità prevista dall’ultimo comma.
  • Cassazione penale, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1346: la scriminante putativa non opera quando l’errore cade sull’esistenza di una norma giuridica, trattandosi di errore sul precetto irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 2 settembre 2016, n. 36593: la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, va accertata con giudizio ex ante, calato nelle circostanze concrete, considerando anche gli elementi antecedenti all’azione.
  • Cassazione penale, sez. I, 4 luglio 2024, n. 26208: non può invocare la legittima difesa, neppure putativa, chi abbia volontariamente creato la situazione di pericolo accettando o provocando una sfida; ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 15 gennaio 1992, n. 298: accanto all’eccesso colposo dell’art. 55 c.p., è configurabile l’eccesso innestato su una scriminante erroneamente supposta, riconducibile all’ultimo comma dell’art. 59 c.p.

Rapporti con altre norme

  • Art. 47 c.p.: disciplina l’errore sul fatto che costituisce reato, mentre l’art. 59 c.p. riguarda circostanze e scriminanti.
  • Art. 5 c.p.: l’ignoranza della legge penale non scusa, salvo che sia inevitabile.
  • Artt. 50-54 c.p.: le cause di giustificazione che possono essere erroneamente supposte.
  • Art. 55 c.p.: l’eccesso colposo nelle scriminanti.
  • Art. 60 c.p.: regola specifica per l’errore sulla persona dell’offeso.
  • Artt. 61-70 c.p.: le circostanze comuni e i criteri della loro applicazione.
  • Art. 118 c.p.: valutazione delle circostanze soggettive nel concorso di persone.