Art. 59 c.p. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
2. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
4. Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 59 c.p. disciplina il rilievo delle circostanze del reato e delle cause di esclusione della pena quando l’agente non le conosce o le suppone erroneamente. È la norma che stabilisce il criterio di imputazione soggettiva degli elementi accessori del reato e, insieme, la disciplina delle scriminanti putative, cioè delle cause di giustificazione che l’agente crede esistenti mentre non lo sono.
La regola fondamentale è asimmetrica: ciò che giova all’agente opera oggettivamente, anche se ignorato; ciò che lo aggrava richiede un coefficiente di colpevolezza. Il secondo comma è stato riformulato dalla l. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha abbandonato il criterio della imputazione oggettiva delle aggravanti, espressione del vecchio brocardo per cui chi versa in una situazione illecita risponde anche del caso fortuito, adeguando la disciplina al principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost.
Contenuto della disposizione
Circostanze attenuanti e di esclusione della pena ignorate (primo comma). Sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute o ritenute per errore inesistenti. Chi, ad esempio, ignora di aver cagionato un danno di speciale tenuità beneficia comunque dell’attenuante.
Circostanze aggravanti (secondo comma). Sono poste a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. È dunque sufficiente la colpa: una circostanza conoscibile con l’ordinaria diligenza, ma non conosciuta per negligenza o imprudenza, si imputa anche se accede a un reato doloso.
Circostanze erroneamente supposte (terzo comma). Le aggravanti o attenuanti che l’agente ritiene per errore esistenti non sono valutate né contro né a favore di lui: rileva ciò che è accaduto, non ciò che l’agente ha immaginato.
Scriminanti putative (quarto comma). Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, cioè cause di giustificazione come la legittima difesa o lo stato di necessità, queste sono sempre valutate a suo favore. L’errore deve cadere sui presupposti di fatto della scriminante; l’errore sulla norma che la prevede è un errore sul precetto, irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.
Errore colposo (quinto comma). Se l’errore sulla scriminante è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo: l’agente risponde, ad esempio, di omicidio o lesioni colpose.
Profili applicativi
Il secondo comma trova applicazione quotidiana nel concorso di persone. Le aggravanti oggettive, come la minorata difesa della vittima o l’uso di un’arma, si estendono al concorrente solo se questi le conosceva o le ha ignorate per colpa. Il giudice deve motivare sul punto, valorizzando ad esempio l’inserimento del concorrente in un sistema organizzato che rendeva prevedibili le modalità del fatto.
La legittima difesa putativa è il campo di maggiore applicazione del quarto comma. La giurisprudenza richiede che l’errore trovi fondamento in dati di fatto concreti, idonei a far sorgere una ragionevole persuasione di trovarsi esposti a un pericolo attuale; non bastano il timore, lo stato d’animo o il sospetto dell’agente. La valutazione è compiuta ex ante, considerando tutte le circostanze, anche antecedenti, che possano aver inciso sull’errore. Non può invocare la scriminante putativa chi abbia volontariamente creato la situazione di pericolo, ad esempio accettando una sfida.
Va infine distinto l’eccesso colposo (art. 55 c.p.), che presuppone una scriminante realmente esistente di cui si superano i limiti, dall’errore sulla scriminante disciplinato dall’art. 59 c.p.; la giurisprudenza ammette anche l’eccesso innestato su una scriminante putativa, riconducendolo all’ultimo comma dell’art. 59 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme