Art. 1606 c.c. Estinzione del diritto del locatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse aventi data certa sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio.

2. Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.