Art. 1577 c.c. Necessità di riparazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
2. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1577 c.c. completa la disciplina delle riparazioni nella locazione. Dopo che gli artt. 1575 e 1576 c.c. hanno posto a carico del locatore l’obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e di eseguire le riparazioni necessarie, salvo quelle di piccola manutenzione, la norma regola il caso in cui la necessità di riparare emerga durante il rapporto. Il conduttore deve informarne il locatore e, se la riparazione è urgente, può eseguirla egli stesso, salvo rimborso, dandone contestuale avviso.
La ratio risiede nel dovere di cooperazione che grava sul conduttore: è lui ad avere la detenzione della cosa e quindi a potersi accorgere per primo dei guasti, che il locatore potrebbe ignorare. L’avviso impedisce al locatore di invocare la propria ignoranza per sottrarsi agli obblighi e, al tempo stesso, espone il conduttore che taccia a vedersi addebitare i danni aggravati dalla mancata comunicazione. Il potere di intervento diretto tutela poi l’interesse a non subire pregiudizi in attesa di un locatore inerte. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma non crea una categoria autonoma di opere: individua, tra quelle già a carico del locatore, le urgenti che il conduttore può eseguire in sua vece.
Profili applicativi
Il conduttore che chiede il rimborso deve provare l’urgenza dei lavori, l’avviso al locatore, l’inerzia di quest’ultimo, l’esecuzione delle opere, il loro nesso con la necessità riparatoria e l’effettivo pagamento. Una fattura non quietanzata o generica non basta, e senza prova del pagamento non è opponibile alcuna compensazione con i canoni: errore frequente è proprio trattenere il canone in attesa di un rimborso non documentato, con il rischio della risoluzione per morosità.
Il requisito dell’avviso è stato interpretato in modo sostanziale: equivale all’avviso la conoscenza accertata, da parte del locatore, della necessità dei lavori, seguita dalla sua inerzia per un tempo ragionevole. Il rimborso è invece escluso se il locatore si è attivato tempestivamente e il conduttore ha agito di propria iniziativa, e se i difetti erano preesistenti alla consegna e accettati con il contratto.
Decisiva è la distinzione tra guasti e vizi della cosa. L’art. 1577 c.c. presuppone un obbligo di riparazione del locatore; quando l’inconveniente dipende da difetti strutturali, come umidità o infiltrazioni dovute a vizi costruttivi, si applicano gli artt. 1578 e 1581 c.c., che consentono solo la risoluzione o la riduzione del canone: il conduttore che ripari ugualmente non ottiene il rimborso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1577 c.c. presuppone gli artt. 1575, n. 2, e 1576 c.c. (obbligo di mantenimento e riparto delle riparazioni) e l’art. 1609 c.c. (piccola manutenzione degli immobili urbani). Va distinto dagli artt. 1578-1581 c.c. sui vizi della cosa locata e si coordina con gli artt. 1583 e 1584 c.c., che regolano la tolleranza delle riparazioni urgenti eseguite dal locatore e la conseguente riduzione del canone. Il conduttore che ometta l’avviso può rispondere dei danni ai sensi degli artt. 1227 e 1588 c.c.; l’art. 1592 c.c. esclude indennità per i miglioramenti, sicché le spese non rientranti nella norma non sono recuperabili neppure come arricchimento. Per le locazioni abitative stipulate dopo la legge 27 luglio 1978, n. 392 e per quelle regolate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 vale la disciplina ordinaria del codice, superato il regime vincolistico della legge 23 maggio 1950, n. 253, che subordinava le riparazioni dirette all’autorizzazione del pretore. Per l’affitto la norma è richiamata dall’art. 1621 c.c.