Art. 1580 c.c. Cose pericolose per la salute
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia.