Art. 1591 c.c. Danni per ritardata restituzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1591 c.c. chiude la serie di norme che il codice dedica, nel capo VI del titolo III del libro quarto, alla fine del rapporto di locazione. Dopo che l’art. 1590 c.c. ha fissato l’obbligo del conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, la disposizione regola le conseguenze del ritardo in quella restituzione: il conduttore che trattiene il bene oltre il momento in cui avrebbe dovuto riconsegnarlo continua a dovere il canone pattuito e risponde, in aggiunta, del danno ulteriore che il locatore sia in grado di dimostrare.
La ratio è duplice. Da un lato si assicura al locatore una tutela minima immediata, sottratta alle incertezze della prova del danno; dall’altro si scoraggia la protrazione abusiva del godimento, che altrimenti si tradurrebbe in una sorta di proroga imposta del contratto a condizioni decise dal solo conduttore. La norma non è stata modificata dall’entrata in vigore del codice e si applica a tutte le locazioni, abitative e non abitative, coordinandosi con la legislazione speciale (legge 27 luglio 1978, n. 392, e legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Contenuto della disposizione
La fattispecie presuppone la mora del conduttore nella restituzione, cioè il ritardo imputabile nell’adempimento dell’obbligo di riconsegna. Tale obbligo sorge alla scadenza convenzionale o legale del contratto, ovvero, se il rapporto si risolve per inadempimento del conduttore, dalla proposizione della domanda giudiziale di risoluzione, cui gli effetti della sentenza retroagiscono.
Dalla mora discendono due obbligazioni distinte quanto a presupposti e regime probatorio:
L’obbligo cessa con la riconsegna, che deve essere effettiva: non basta la materiale consegna delle chiavi se il locatore non riacquista la piena disponibilità del bene, come accade quando restano da rimuovere impianti o manufatti installati dal conduttore.
Profili applicativi
Nella pratica il nodo più frequente è stabilire quando il conduttore si liberi. L’offerta reale formale, compiuta con le forme degli artt. 1209 e 1216 c.c., costituisce in mora il locatore; ma anche un’offerta non formale, purché seria, concreta e tempestiva (per esempio l’invito scritto a ricevere le chiavi e a redigere il verbale di consegna), impedisce la mora del conduttore e fa cessare l’obbligo di pagamento, salvo che il locatore abbia un legittimo motivo di rifiuto. Il rifiuto è legittimo quando l’immobile sia stato gravemente danneggiato o trasformato con innovazioni non consentite, sì da richiedere interventi di ripristino di entità rilevante; non lo è se i difetti riguardano la piccola manutenzione, per i quali residua soltanto il diritto al risarcimento.
Altro errore ricorrente è confondere l’indennità di occupazione, dovuta senza prova, con il maggior danno: per quest’ultimo non basta richiamare il valore locativo di mercato stimato dal consulente tecnico, occorrendo la prova che il locatore avrebbe effettivamente impiegato il bene in modo più redditizio. La consulenza può servire a quantificare un danno già dimostrato nella sua esistenza. Nelle locazioni commerciali, il conduttore che trattiene l’immobile in attesa dell’indennità di avviamento resta tenuto al canone, ma è esonerato dal maggior danno finché il locatore non offra formalmente quell’indennità. Il provvedimento che fissa la data dell’esecuzione del rilascio, infine, opera sul piano processuale e non sposta la cessazione del rapporto né esclude la mora.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione presuppone l’obbligo di restituzione dell’art. 1590 c.c. e si innesta sulla disciplina generale della mora del debitore (artt. 1219 e 1220 c.c.) e del creditore (artt. 1206, 1209 e 1216 c.c.), che governa le modalità con cui il conduttore può liberarsi. Il maggior danno segue gli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., quest’ultimo per la liquidazione equitativa, e può essere ridotto per concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. La retroattività della risoluzione alla domanda discende dagli artt. 1453 e 1458 c.c. Nelle locazioni commerciali rilevano gli artt. 27 e 34 della legge n. 392 del 1978 sull’indennità di avviamento, il cui mancato pagamento non esonera il conduttore che trattiene l’immobile dal versamento del corrispettivo, mentre l’art. 56 della stessa legge, relativo alla data di esecuzione del rilascio, incide solo sul piano processuale.