Art. 1602 c.c. Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.