Art. 1588 c.c. Perdita e deterioramento della cosa locata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
2. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1588 c.c. disciplina la responsabilità del conduttore per la perdita e il deterioramento della cosa locata che si verificano durante il rapporto. È il naturale sviluppo dell’obbligo di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587, n. 1, c.c.) e dell’obbligo di restituirla nello stato in cui è stata ricevuta (art. 1590 c.c.): il conduttore, che ha la detenzione e la custodia del bene, ne risponde se non prova che il danno deriva da causa a lui non imputabile.
La ratio sta nella vicinanza alla prova. Gli eventi dannosi si verificano nella sfera di controllo del conduttore, che è in condizione di conoscerne le cause assai meglio del locatore; la legge pone quindi su di lui il rischio della causa ignota. La menzione espressa dell’incendio, evento frequente e di cause spesso incerte, chiarisce che anche in quel caso vale la stessa regola. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La prova liberatoria richiede di identificare in modo positivo e concreto la causa del danno e di dimostrare che essa è estranea alla sfera di controllo del conduttore: caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi non ammessi al godimento, fatto dello stesso locatore.
Profili applicativi
Il contenzioso riguarda soprattutto incendi e allagamenti. Il principio consolidato è che la causa sconosciuta o dubbia resta a carico del conduttore: non basta prospettare una causa probabile o verosimile, né che il conduttore sia stato prosciolto in sede penale, perché l’assoluzione non identifica di per sé la causa dell’evento. Occorre distinguere però tra causa ignota e autore ignoto: se è accertato che l’incendio è stato appiccato dolosamente da un terzo estraneo, il conduttore si libera anche se l’autore non è stato identificato, perché la prova liberatoria non comprende un’attività investigativa.
Il fatto doloso del terzo ammesso al godimento, invece, ricade sul conduttore, salvo che dimostri che l’uso è avvenuto contro la sua volontà o nonostante un suo divieto, o di aver adottato tutte le misure idonee a prevenirlo. Nella pratica è frequente l’intervento dell’assicuratore del locatore, che agisce in surrogazione contro il conduttore, e la stipula da parte del conduttore di polizze per il rischio locativo. La distruzione totale dell’immobile estingue la locazione per impossibilità sopravvenuta; ma se il conduttore non supera la presunzione, il locatore ha diritto anche al risarcimento.
Nelle locazioni di immobili urbani la norma si applica senza deroghe ai contratti regolati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431; il deposito cauzionale previsto dall’art. 11 della legge n. 392 del 1978 garantisce anche il risarcimento di questi danni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1588 c.c. specifica l’art. 1587, n. 1, c.c. e si coordina con l’art. 1590 c.c. (restituzione e normale deterioramento), con l’art. 1589 c.c. (incendio di cosa assicurata, che limita la responsabilità del conduttore alla differenza tra indennizzo e danno) e con l’art. 1594 c.c. (sublocazione). Il regime probatorio riproduce quello dell’art. 1218 c.c. Verso i terzi danneggiati il conduttore, quale custode, risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c.; l’assicuratore del locatore che paga l’indennizzo agisce in surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c. Per le locazioni urbane rilevano la legge n. 392 del 1978, in particolare l’art. 11 sul deposito cauzionale, e la legge n. 431 del 1998.