Art. 1587 c.c. Obbligazioni principali del conduttore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il conduttore deve:
1) prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
2) dare il corrispettivo nei termini convenuti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1587 c.c. individua le obbligazioni principali del conduttore e costituisce il contrappeso dell’art. 1575 c.c., che elenca quelle del locatore. Insieme le due norme definiscono il sinallagma della locazione: al locatore che consegna, mantiene e garantisce il godimento della cosa corrisponde il conduttore che la prende in consegna, la usa con diligenza secondo la destinazione pattuita e paga il corrispettivo.
La ratio è la tutela dell’interesse del locatore sotto due profili: quello economico, legato al canone, e quello conservativo, legato al fatto che la cosa resta di sua proprietà e deve essergli restituita nello stato in cui è stata consegnata (art. 1590 c.c.). L’obbligo di diligenza opera per tutta la durata del rapporto e non solo al momento della restituzione. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il locatore può esigere in ogni momento il rispetto di questi obblighi: per l’uso non conforme può chiedere la risoluzione, il ripristino e il risarcimento senza attendere la fine del rapporto.
Profili applicativi
Il pagamento del canone è il terreno principale del contenzioso. Il conduttore non può sospendere o ridurre unilateralmente il canone lamentando vizi o carenze del locatore, salvo che il godimento venga completamente meno; di fronte a un godimento soltanto ridotto deve agire in giudizio per la riduzione o la risoluzione. Nelle locazioni abitative regolate dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 la gravità dell’inadempimento è predeterminata dall’art. 5: il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza, o degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità, è motivo di risoluzione; l’art. 55 consente al conduttore di sanare la morosità in giudizio, ottenendo un termine di grazia. Per le locazioni ad uso diverso vale invece la valutazione ordinaria dell’art. 1455 c.c. Le pretese si fanno valere di regola con il procedimento per convalida di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.).
Sull’uso della cosa, il giudice valuta se le modifiche apportate dal conduttore alterino la struttura del bene o l’equilibrio economico del contratto; non ogni innovazione giustifica la risoluzione. Nelle locazioni non abitative il mutamento d’uso è sanzionato anche dall’art. 80 della legge n. 392 del 1978, che consente al locatore di chiedere la risoluzione entro tre mesi da quando ne ha avuto conoscenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1587 c.c. è il corrispettivo dell’art. 1575 c.c. e si specifica nell’art. 1588 c.c. (responsabilità per perdita e deterioramento), nell’art. 1590 c.c. (restituzione nello stato originario), nell’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione), negli artt. 1592-1593 c.c. (miglioramenti e addizioni) e nell’art. 1594 c.c. (sublocazione e cessione). La reazione all’inadempimento passa per gli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. Per le locazioni urbane rilevano gli artt. 5, 55 e 80 della legge n. 392 del 1978 e, per l’uso abitativo, la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha mantenuto in vigore gli artt. 5 e 55 citati; sul piano processuale gli artt. 657 ss. e 447-bis c.p.c.