Art. 1578 c.c. Vizi della cosa locata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
2. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1578 c.c. apre la disciplina della garanzia per i vizi della cosa locata, che prosegue negli artt. 1579-1581 c.c. Il locatore, obbligato a consegnare la cosa in buono stato e a garantirne il godimento conforme all’uso pattuito (art. 1575 c.c.), risponde anche dei difetti che ne riducono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso: il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del canone e, se il locatore non prova di averli ignorati senza colpa, il risarcimento del danno.
La ratio è la conservazione dell’equilibrio tra le prestazioni corrispettive. Il canone è il prezzo di un godimento di una certa qualità; se la cosa ne offre uno minore, la corrispettività si altera e l’ordinamento consente di ripristinarla, adeguando il canone o sciogliendo il rapporto. A differenza della garanzia nella vendita, la locazione è un contratto di durata: per questo l’art. 1581 c.c. estende la stessa disciplina ai vizi sopravvenuti durante il rapporto. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La garanzia è derogabile, ma il patto che la esclude o la limita è inefficace se il locatore ha taciuto i vizi in mala fede o se questi rendono impossibile il godimento (art. 1579 c.c.); quando i vizi espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei familiari, la risoluzione è sempre possibile, anche se i vizi erano noti e nonostante qualunque rinunzia (art. 1580 c.c.).
Profili applicativi
Il punto decisivo è la distinzione tra vizi e guasti. Sono vizi le alterazioni strutturali, anche eliminabili e sopravvenute, come l’umidità o le infiltrazioni dovute a difetti costruttivi; sono guasti i deterioramenti da usura o da eventi accidentali che producono disagi limitati e transitori, ai quali il locatore deve porre rimedio con le riparazioni ai sensi dell’art. 1576 c.c. La qualificazione determina i rimedi: per i guasti il conduttore può pretendere l’adempimento, eseguire le riparazioni urgenti ai sensi dell’art. 1577 c.c. e opporre l’eccezione di inadempimento; per i vizi può soltanto chiedere la risoluzione o la riduzione del canone, oltre al risarcimento nei limiti del secondo comma.
Il conduttore che agisce deve provare l’esistenza del vizio e la sua incidenza apprezzabile sull’uso pattuito. Nelle locazioni non abitative grava su di lui l’onere di verificare l’idoneità del bene all’attività e il rilascio delle autorizzazioni, salvo che il locatore se ne sia espressamente assunto la garanzia. Errore frequente è l’autoriduzione o la sospensione del canone: di fronte ai vizi il conduttore deve agire in giudizio, perché il mancato pagamento integra di regola un inadempimento grave e lo espone alla risoluzione per morosità.
Per le locazioni di immobili urbani la garanzia codicistica si applica anche ai contratti regolati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non contengono una disciplina propria dei vizi: le leggi speciali incidono su durata e canone, mentre la qualità del godimento resta governata dal codice.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1578 c.c. si completa con l’art. 1579 c.c. (limiti ai patti di esonero), l’art. 1580 c.c. (vizi pericolosi per la salute) e l’art. 1581 c.c. (vizi sopravvenuti). Va distinto dagli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., che regolano la manutenzione e le riparazioni, e dagli artt. 1585 e 1586 c.c. sulle molestie di terzi. Sul piano generale vengono in rilievo l’art. 1453 c.c. sulla risoluzione, l’art. 1455 c.c. sull’importanza dell’inadempimento, l’art. 1460 c.c. sull’eccezione di inadempimento e l’art. 1229 c.c. sulle clausole di esonero. Il parallelo più vicino è la garanzia per i vizi nella vendita (artt. 1490-1497 c.c.), rispetto alla quale manca, nella locazione, un termine breve di decadenza. Per le locazioni urbane restano applicabili, quanto a durata, canone e indennità, la legge n. 392 del 1978 e la legge n. 431 del 1998; le controversie seguono il rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.).