Art. 1601 c.c. Risarcimento del danno al conduttore licenziato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.