Art. 1601 c.c. Risarcimento del danno al conduttore licenziato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il conduttore è stato licenziato dall’acquirente perché il contratto di locazione non aveva data certa anteriore al trasferimento, il locatore è tenuto a risarcirgli il danno.