Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
2. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
3. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.