Art. 1596 c.c. Fine della locazione per lo spirare del termine
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta.
2. La locazione senza determinazione di tempo non cessa, se prima della scadenza stabilita a norma dell’art. 1574 una delle parti non comunica all’altra disdetta nel termine fissato dalle norme corporative o, in mancanza, in quello determinato dalle parti o dagli usi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1596 c.c. apre la parte del capo dedicata alla fine della locazione e distingue le modalità di cessazione a seconda che il contratto abbia o non abbia una durata determinata. La locazione è un contratto di durata e non può vincolare le parti a tempo indefinito: la legge fissa perciò un limite massimo (art. 1573 c.c.) e, per i contratti senza termine, rinvia alla durata presuntiva stabilita dall’art. 1574 c.c.
La ratio è la certezza dei rapporti. Se le parti hanno fissato un termine, la scadenza basta da sola a estinguere il rapporto, senza bisogno di ulteriori atti; se il termine manca, ciascuna parte deve poter conoscere in anticipo la volontà dell’altra di non proseguire, così da organizzarsi per il rilascio o per la ricerca di un nuovo conduttore. Il testo è invariato dal 1942; il richiamo alle norme corporative è ormai privo di contenuto dopo la soppressione dell’ordinamento corporativo, sicché il termine di preavviso è quello fissato dalle parti o, in mancanza, dagli usi.
Contenuto della disposizione
La disdetta è l’atto unilaterale con cui una parte manifesta la volontà di non proseguire il rapporto oltre la scadenza. È un atto recettizio: produce effetto quando giunge all’indirizzo del destinatario (art. 1334 e 1335 c.c.). Salvo forma convenzionale, è a forma libera e può essere contenuta anche in un atto giudiziario, come l’intimazione di licenza per finita locazione. La sua funzione non è sciogliere un contratto in corso, ma impedire che il rapporto prosegua o si rinnovi.
Nella locazione a tempo determinato una comunicazione con cui il locatore ricorda la scadenza ha valore di licenza: non è necessaria per la cessazione, ma serve a escludere che la permanenza del conduttore possa interpretarsi come rinnovazione tacita ai sensi dell’art. 1597 c.c.
Profili applicativi
Nella pratica, la regola del primo comma ha campo limitato per le locazioni di immobili urbani, perché le leggi speciali impongono durate minime e meccanismi di rinnovo automatico. Le locazioni abitative ordinarie regolate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si rinnovano alla prima scadenza salvo disdetta motivata del locatore; quelle ad uso diverso regolate dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, si rinnovano di sei in sei anni (o di nove in nove per alberghi e teatri) se non sopravviene disdetta comunicata con raccomandata almeno dodici o diciotto mesi prima (art. 28). In questi casi la disdetta è un onere e la sua tempestività va verificata con cura.
L’art. 1596 c.c. riprende vigore nelle locazioni sottratte alla disciplina speciale (contratti transitori, foresterie, beni mobili, immobili non urbani) e nelle ipotesi in cui la legge speciale non regola la posizione di una parte. La giurisprudenza lo ha applicato, ad esempio, al conduttore di un’abitazione che non intende avvalersi della proroga alla prima scadenza.
Errori ricorrenti sono la spedizione della disdetta in prossimità del termine, senza considerare che conta la data di ricezione, e la convinzione che la clausola contrattuale sul mezzo di comunicazione (ad esempio la cartolina raccomandata) sia requisito di validità: le modalità indicate nel contratto non costituiscono di regola forma convenzionale ad substantiam, e sono ammessi mezzi equipollenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1596 c.c. presuppone gli artt. 1573 e 1574 c.c. sulla durata massima e su quella presuntiva della locazione senza termine. Il suo naturale complemento è l’art. 1597 c.c., che regola la rinnovazione tacita quando il conduttore resta nella detenzione dopo la scadenza o la disdetta manca. Dopo la cessazione operano l’obbligo di restituzione (art. 1590 c.c.) e la responsabilità per il ritardo (art. 1591 c.c.). Sul piano processuale il locatore dispone della licenza e dello sfratto per finita locazione (artt. 657 e seguenti c.p.c.). La disciplina speciale delle locazioni urbane (artt. 27-29 della legge n. 392 del 1978; artt. 2 e 3 della legge n. 431 del 1998) prevale sulla regola codicistica.