Art. 1582 c.c. Divieto d’innovazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
1. Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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