Art. 1584 c.c. Diritti del conduttore in caso di riparazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento.
2. Indipendentemente dalla sua durata, se l’esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è necessaria per l’alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1584 c.c. completa l’art. 1583 c.c. Questo impone al conduttore di tollerare le riparazioni indifferibili anche quando lo privano del godimento di parte della cosa; l’art. 1584 c.c. stabilisce il prezzo di quel sacrificio. Se i lavori si protraggono oltre una certa soglia, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo; se rendono inabitabile la parte della cosa necessaria all’alloggio suo e della famiglia, può ottenere lo scioglimento del contratto.
La ratio è la tutela della corrispettività. Il canone remunera un godimento pieno; quando questo viene meno, anche per una causa lecita e necessaria come le riparazioni, la prestazione del conduttore deve essere riequilibrata. La soglia temporale evita di trasformare in motivo di contestazione i disagi di breve durata, che rientrano nella normale tollerabilità del rapporto. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Lo scioglimento non è automatico: il giudice valuta le circostanze, e in particolare se il conduttore abbia ancora interesse a riprendere il godimento al termine dei lavori. Il secondo comma ha una chiara impronta abitativa: per gli immobili destinati ad altri usi la perdita totale del godimento va valutata secondo le regole generali sull’impossibilità sopravvenuta.
Profili applicativi
Il calcolo della soglia richiede di confrontare la durata effettiva dei lavori con quella contrattuale: per una locazione abitativa di quattro anni regolata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, un sesto equivale a otto mesi, sicché la soglia dei venti giorni è di fatto assorbita da quella proporzionale; per i contratti brevi o transitori prevale invece il limite minimo di venti giorni. Il conduttore deve provare la durata dei lavori e l’entità della riduzione del godimento; la riduzione si chiede al giudice e non si opera unilateralmente trattenendo il canone, salvo il caso in cui il godimento manchi del tutto.
La riduzione del canone non esaurisce la tutela. Se i lavori derivano da un inadempimento del locatore agli obblighi di manutenzione, o arrecano un pregiudizio ulteriore rispetto alla perdita di utilizzabilità (danni ai beni, spese di alloggio alternativo, perdita di avviamento), il conduttore può chiedere il risarcimento secondo le regole generali. Durante i lavori il conduttore conserva la detenzione dell’immobile, anche se è costretto a lasciarlo, e può rientrarvi al termine, agendo in reintegrazione contro il locatore che lo impedisca.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1584 c.c. presuppone l’art. 1583 c.c. (obbligo di tollerare le riparazioni urgenti) e si coordina con gli artt. 1575, n. 2, 1576 e 1577 c.c. sull’obbligo di mantenimento e sulle riparazioni urgenti eseguite dal conduttore, nonché con gli artt. 1578-1581 c.c. sui vizi, che prevedono anch’essi la riduzione del corrispettivo ma con presupposti diversi. Lo scioglimento si inquadra nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta parziale (art. 1464 c.c.); il risarcimento segue l’art. 1218 c.c.; la tutela della detenzione l’art. 1168 c.c. Nelle locazioni di immobili urbani la norma convive con la legge 27 luglio 1978, n. 392 e con la legge n. 431 del 1998, che non disciplinano le riparazioni in corso di rapporto; i lavori così radicali da richiedere lo sgombero dell’intero edificio rilevano invece come motivo di diniego del rinnovo (art. 3 della legge n. 431 del 1998; art. 29 della legge n. 392 del 1978). Per l’affitto di fondi rustici la disciplina è richiamata dall’art. 1621 c.c.