Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1342 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti e alla conclusione del contratto, subito dopo l’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di contratto. Le due norme compongono la disciplina codicistica della contrattazione standardizzata, tipica dei rapporti di massa (assicurazioni, banche, utenze, trasporti, forniture), nei quali una parte predispone unilateralmente il testo e l’altra si limita ad aderirvi.
La funzione della norma è duplice. Da un lato risolve i contrasti interni al documento, dando prevalenza a ciò che le parti hanno aggiunto rispetto al testo prestampato, nel presupposto che l’aggiunta esprima la volontà effettiva e più recente dei contraenti. Dall’altro estende ai contratti conclusi mediante moduli o formulari la tutela del contraente aderente prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c., imponendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, cioè particolarmente onerose per chi non le ha predisposte.
Contenuto della disposizione
Il presupposto applicativo è la conclusione del contratto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, cioè documenti predisposti per disciplinare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali. Il modulo è il testo già completo da sottoscrivere; il formulario reca invece spazi da riempire con i dati del singolo affare.
La norma contiene due regole:
La mancata approvazione specifica priva di effetto la sola clausola vessatoria, mentre il resto del contratto continua a vincolare le parti.
Profili applicativi
La prevalenza del primo comma opera solo in presenza di un’effettiva incompatibilità, cioè quando clausola aggiunta e clausola prestampata non possano applicarsi contemporaneamente. Se l’aggiunta si limita a specificare o integrare il testo a stampa, entrambe convivono e il contratto va interpretato nel suo insieme secondo gli artt. 1362 e seguenti c.c.
Il contenzioso più frequente riguarda la seconda regola. La specifica approvazione richiede una sottoscrizione autonoma e distinta da quella apposta per concludere il contratto; non basta la firma su ogni pagina né il richiamo cumulativo di tutte le condizioni generali seguito da un’unica firma. È ammesso il richiamo numerico alle singole clausole, purché non indiscriminato o, se cumulativo, accompagnato da un’indicazione almeno sommaria del contenuto. È inidonea la tecnica che chiede all’aderente di barrare le clausole che intende rifiutare, perché spetta al predisponente evidenziare quelle che l’altro accetta consapevolmente.
La disciplina non si applica ai contratti predisposti per un singolo affare e oggetto di negoziazione, né alle clausole che abbiano formato oggetto di specifica trattativa. Della destinazione seriale del testo sono indizi l’uso reiterato dello stesso testo con altri contraenti, il richiamo espresso all’art. 1342 c.c. e la doppia firma prevista per alcune clausole. Nei rapporti con i consumatori si sovrappone la più rigorosa disciplina del codice del consumo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1342 c.c. rinvia espressamente all’art. 1341, secondo comma, c.c., che elenca le clausole vessatorie; il primo comma dell’art. 1341 c.c. stabilisce invece che le condizioni generali sono efficaci se l’aderente le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. L’art. 1370 c.c. completa il quadro sul piano interpretativo, disponendo che nel dubbio le clausole predisposte da un contraente si interpretano a favore dell’altro. Nei contratti tra professionista e consumatore operano gli artt. 33 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che sanzionano con la nullità di protezione le clausole che determinano un significativo squilibrio, a prescindere dalla doppia sottoscrizione, salvo la prova della trattativa individuale (art. 34 cod. cons.). Per la clausola compromissoria e la deroga alla competenza rilevano anche l’art. 808 c.p.c. e gli artt. 28 e 29 c.p.c.