Art. 1342 c.c. Contratto concluso mediante moduli o formulari

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

2. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1342 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti e alla conclusione del contratto, subito dopo l’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di contratto. Le due norme compongono la disciplina codicistica della contrattazione standardizzata, tipica dei rapporti di massa (assicurazioni, banche, utenze, trasporti, forniture), nei quali una parte predispone unilateralmente il testo e l’altra si limita ad aderirvi.

La funzione della norma è duplice. Da un lato risolve i contrasti interni al documento, dando prevalenza a ciò che le parti hanno aggiunto rispetto al testo prestampato, nel presupposto che l’aggiunta esprima la volontà effettiva e più recente dei contraenti. Dall’altro estende ai contratti conclusi mediante moduli o formulari la tutela del contraente aderente prevista dall’art. 1341, secondo comma, c.c., imponendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, cioè particolarmente onerose per chi non le ha predisposte.

Contenuto della disposizione

Il presupposto applicativo è la conclusione del contratto mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, cioè documenti predisposti per disciplinare in modo uniforme una serie di rapporti contrattuali. Il modulo è il testo già completo da sottoscrivere; il formulario reca invece spazi da riempire con i dati del singolo affare.

La norma contiene due regole:

  • prevalenza delle clausole aggiunte (primo comma): le clausole aggiunte al modulo o al formulario, a mano, a macchina o in altro modo, prevalgono su quelle prestampate con esse incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate;
  • specifica approvazione delle clausole vessatorie (secondo comma): si applica l’art. 1341, secondo comma, c.c., sicché non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le clausole che stabiliscono a favore del predisponente limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere o di sospendere l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, proroga o rinnovazione tacita, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

La mancata approvazione specifica priva di effetto la sola clausola vessatoria, mentre il resto del contratto continua a vincolare le parti.

Profili applicativi

La prevalenza del primo comma opera solo in presenza di un’effettiva incompatibilità, cioè quando clausola aggiunta e clausola prestampata non possano applicarsi contemporaneamente. Se l’aggiunta si limita a specificare o integrare il testo a stampa, entrambe convivono e il contratto va interpretato nel suo insieme secondo gli artt. 1362 e seguenti c.c.

Il contenzioso più frequente riguarda la seconda regola. La specifica approvazione richiede una sottoscrizione autonoma e distinta da quella apposta per concludere il contratto; non basta la firma su ogni pagina né il richiamo cumulativo di tutte le condizioni generali seguito da un’unica firma. È ammesso il richiamo numerico alle singole clausole, purché non indiscriminato o, se cumulativo, accompagnato da un’indicazione almeno sommaria del contenuto. È inidonea la tecnica che chiede all’aderente di barrare le clausole che intende rifiutare, perché spetta al predisponente evidenziare quelle che l’altro accetta consapevolmente.

La disciplina non si applica ai contratti predisposti per un singolo affare e oggetto di negoziazione, né alle clausole che abbiano formato oggetto di specifica trattativa. Della destinazione seriale del testo sono indizi l’uso reiterato dello stesso testo con altri contraenti, il richiamo espresso all’art. 1342 c.c. e la doppia firma prevista per alcune clausole. Nei rapporti con i consumatori si sovrappone la più rigorosa disciplina del codice del consumo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 21 maggio 2026, n. 15629: non integra specifica approvazione il richiamo delle sole rubriche delle condizioni generali in una pagina con il contenuto riportato in quella successiva, né la tecnica che chiede al cliente di contrassegnare le clausole che intende rifiutare; il richiamo in blocco con firma indiscriminata non rende efficace la clausola vessatoria.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 1 agosto 2024, n. 21666: la clausola compromissoria inserita in un contratto predisposto per una pluralità di rapporti richiede una sottoscrizione autonoma, distinta da quella diretta alla conclusione del contratto; non bastano le firme a margine di ogni pagina. La destinazione seriale si desume dall’uso dello stesso schema con altri contraenti e dal richiamo all’art. 1342 c.c.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 9 luglio 2018, n. 17939: l’obbligo di specifica approvazione è rispettato anche con il richiamo numerico alle clausole, purché non cumulativo, salvo che quest’ultimo sia accompagnato da un’indicazione, anche sommaria, del loro contenuto.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 12 febbraio 2018, n. 3307: la deroga alla competenza territoriale contenuta in un modulo per utenza telefonica è vessatoria e richiede approvazione scritta; l’aderente che non abbia preteso un modulo leggibile non può poi dolersi di non averne compreso la portata.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 2018, n. 6753: sono contratti per adesione soltanto quelli destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, sotto il profilo sostanziale e formale; ne restano esclusi i testi predisposti per una singola vicenda negoziale, modificabili dall’altra parte, e quelli conclusi all’esito di trattative.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 febbraio 1993, n. 2372: la regola della prevalenza opera solo in caso di effettivo contrasto tra clausole aggiunte e clausole a stampa; le aggiunte vanno lette alla luce dell’intero contratto secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., e non prevalgono quando si limitano a specificare il testo prestampato.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 1981, n. 6760: l’incompatibilità ricorre quando le clausole non sono suscettibili di applicazione contemporanea; non basta che entrambe riguardino il medesimo aspetto, come la delimitazione del rischio assicurato, se si completano a vicenda.

Rapporti con altre norme

L’art. 1342 c.c. rinvia espressamente all’art. 1341, secondo comma, c.c., che elenca le clausole vessatorie; il primo comma dell’art. 1341 c.c. stabilisce invece che le condizioni generali sono efficaci se l’aderente le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. L’art. 1370 c.c. completa il quadro sul piano interpretativo, disponendo che nel dubbio le clausole predisposte da un contraente si interpretano a favore dell’altro. Nei contratti tra professionista e consumatore operano gli artt. 33 e seguenti del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che sanzionano con la nullità di protezione le clausole che determinano un significativo squilibrio, a prescindere dalla doppia sottoscrizione, salvo la prova della trattativa individuale (art. 34 cod. cons.). Per la clausola compromissoria e la deroga alla competenza rilevano anche l’art. 808 c.p.c. e gli artt. 28 e 29 c.p.c.