Art. 1331 c.c. Opzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329.
2. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1331 c.c. si colloca nella sezione del libro quarto dedicata all’accordo delle parti, subito dopo le norme sulla proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) e sulla morte o sopravvenuta incapacità dell’imprenditore proponente (art. 1330 c.c.). Disciplina il patto di opzione, cioè l’accordo con cui una parte (il concedente) resta vincolata a una propria dichiarazione mentre l’altra (l’opzionario) acquista la facoltà di accettarla o meno.
La funzione dell’istituto è attribuire a una sola parte un tempo di riflessione garantito: l’opzionario può valutare la convenienza dell’affare, reperire i finanziamenti o verificare i presupposti tecnici, sapendo che il concedente non può ritirarsi. A differenza della proposta irrevocabile, che nasce da un atto unilaterale del proponente, l’opzione ha fonte contrattuale e spesso è a titolo oneroso, perché il vincolo assunto dal concedente può essere remunerato con un corrispettivo, detto premio di opzione.
Contenuto della disposizione
La norma si compone di due commi:
L’opzione dà vita a una fattispecie a formazione progressiva: un primo accordo, che ha per oggetto l’irrevocabilità della dichiarazione, e una successiva accettazione dell’opzionario, che si salda con essa e perfeziona il contratto finale. La posizione dell’opzionario è un diritto potestativo, cioè il potere di produrre l’effetto con una propria dichiarazione, cui corrisponde la soggezione del concedente. Il contratto finale può essere un contratto definitivo, ad esempio una compravendita, oppure un contratto preliminare.
Profili applicativi
Perché la sola accettazione possa concludere il contratto, la dichiarazione del concedente deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro accordo; un rinvio a condizioni da concordare impedisce la conclusione. Quando il contratto finale riguarda immobili, la forma scritta richiesta dagli artt. 1350 e 1351 c.c. vale sia per il patto di opzione sia per l’accettazione, che deve consistere in una dichiarazione scritta indirizzata alla conclusione del contratto: non bastano comportamenti concludenti né quietanze di pagamento. L’immobile deve risultare individuato o almeno individuabile in modo inequivoco.
Il termine per l’accettazione è essenziale per sua natura: decorso inutilmente, il vincolo si estingue di diritto e il ritardo, anche minimo, non è valutabile secondo la gravità dell’inadempimento. Trattandosi di dichiarazione recettizia, conta la data in cui l’accettazione giunge al concedente, non quella di spedizione o di consegna all’ufficiale giudiziario.
Occorre distinguere l’opzione da figure affini. Il preliminare unilaterale obbliga una parte a stipulare un futuro contratto ed è già contratto perfetto; la prelazione obbliga soltanto a preferire il promissario se il promittente decide di contrarre; la puntuazione fissa alcuni punti dell’accordo senza vincolare alla stipula. Errore ricorrente è attribuire al patto di opzione effetti propri del preliminare, ad esempio ai fini della provvigione del mediatore.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1329 c.c., richiamato espressamente, regola gli effetti della proposta irrevocabile, mentre l’art. 1326 c.c. disciplina la conclusione del contratto mediante accettazione e l’art. 1335 c.c. la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie. Gli artt. 1350 e 1351 c.c. impongono la forma scritta per i contratti immobiliari e per i relativi preliminari, e si estendono al patto di opzione e all’accettazione. L’art. 2932 c.c. sull’esecuzione in forma specifica opera quando il contratto concluso con l’accettazione sia un preliminare. L’art. 1337 c.c. presidia la correttezza delle parti nella fase che precede la conclusione. Nel diritto societario l’art. 2441 c.c. disciplina il diritto di opzione dei soci sulle azioni di nuova emissione, istituto diverso per fonte e funzione, mentre l’art. 1755 c.c. individua la conclusione dell’affare ai fini della provvigione del mediatore.