Art. 1333 c.c. Contratto con obbligazioni del solo proponente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1333 c.c. prevede un procedimento semplificato di conclusione per i contratti da cui derivano obbligazioni solo a carico del proponente. In questi casi non è necessaria l’accettazione: la proposta diventa irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario, e il contratto si conclude se questi non la rifiuta entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. Il silenzio dell’oblato, che di regola non vale consenso, qui produce la conclusione del contratto.
La ratio sta nel fatto che il destinatario riceve soltanto vantaggi: non avendo nulla da perdere, non serve il suo consenso espresso, e gli è sufficiente la facoltà di rifiutare. Il potere di rifiuto salvaguarda comunque il principio per cui nessuno può vedere modificata la propria sfera giuridica contro la propria volontà. Il testo è immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il campo di applicazione principale è la fideiussione, specie bancaria: il fideiussore sottoscrive l’atto di garanzia e lo consegna alla banca, che non deve accettarlo espressamente. Il garante non può quindi sostenere che la fideiussione non si è perfezionata per mancanza di sottoscrizione o di conferma della banca: la forma scritta, quando richiesta, riguarda la sola dichiarazione del proponente.
La qualificazione richiede attenzione. Non rientrano nella norma i contratti a prestazioni corrispettive, come l’assicurazione, anche se la proposta è accompagnata dal pagamento del premio, né i contratti che, pur senza obbligazioni per il destinatario, gli impongono effetti sfavorevoli, come la prestazione in luogo dell’adempimento, che estingue il suo credito. Se il destinatario risponde accettando con modifiche, il meccanismo del silenzio non opera e si torna alla regola della controproposta (art. 1326 c.c.). L’onere di provare la proposta e la sua ricezione grava su chi invoca il contratto; il destinatario che sostiene di aver rifiutato deve provare il rifiuto tempestivo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1333 c.c. deroga allo schema di proposta e accettazione dell’art. 1326 c.c. e alla regola di revocabilità dell’art. 1328 c.c.; la conoscenza della proposta si determina secondo l’art. 1335 c.c. La norma va distinta dalla promessa unilaterale (artt. 1987 ss. c.c.), che vincola senza bisogno di alcun contratto nei soli casi previsti dalla legge, come la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), e dalla remissione del debito (art. 1236 c.c.), negozio unilaterale con facoltà del debitore di dichiarare di non volerne profittare. Trova applicazione tipica nella fideiussione (art. 1936 c.c.) e nella promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.). Per le donazioni, anche obbligatorie, prevale la regola speciale dell’accettazione in forma di atto pubblico (art. 782 c.c.).