Art. 1333 c.c. Contratto con obbligazioni del solo proponente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1333 c.c. prevede un procedimento semplificato di conclusione per i contratti da cui derivano obbligazioni solo a carico del proponente. In questi casi non è necessaria l’accettazione: la proposta diventa irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario, e il contratto si conclude se questi non la rifiuta entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. Il silenzio dell’oblato, che di regola non vale consenso, qui produce la conclusione del contratto.

La ratio sta nel fatto che il destinatario riceve soltanto vantaggi: non avendo nulla da perdere, non serve il suo consenso espresso, e gli è sufficiente la facoltà di rifiutare. Il potere di rifiuto salvaguarda comunque il principio per cui nessuno può vedere modificata la propria sfera giuridica contro la propria volontà. Il testo è immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • Ambito: contratti con obbligazioni del solo proponente, come la fideiussione gratuita, la promessa del fatto del terzo, il patto di prelazione senza corrispettivo, il preliminare unilaterale gratuito. L’elemento decisivo è che il destinatario non assuma obblighi né subisca effetti sfavorevoli.
  • Irrevocabilità (primo comma): la proposta è irrevocabile dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, secondo il criterio dell’art. 1335 c.c.
  • Rifiuto (secondo comma): il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi; il rifiuto può essere espresso o desumersi da un comportamento univoco.
  • Conclusione: decorso il termine senza rifiuto, il contratto è concluso; un’eventuale conferma successiva ha valore meramente esecutivo.

Profili applicativi

Il campo di applicazione principale è la fideiussione, specie bancaria: il fideiussore sottoscrive l’atto di garanzia e lo consegna alla banca, che non deve accettarlo espressamente. Il garante non può quindi sostenere che la fideiussione non si è perfezionata per mancanza di sottoscrizione o di conferma della banca: la forma scritta, quando richiesta, riguarda la sola dichiarazione del proponente.

La qualificazione richiede attenzione. Non rientrano nella norma i contratti a prestazioni corrispettive, come l’assicurazione, anche se la proposta è accompagnata dal pagamento del premio, né i contratti che, pur senza obbligazioni per il destinatario, gli impongono effetti sfavorevoli, come la prestazione in luogo dell’adempimento, che estingue il suo credito. Se il destinatario risponde accettando con modifiche, il meccanismo del silenzio non opera e si torna alla regola della controproposta (art. 1326 c.c.). L’onere di provare la proposta e la sua ricezione grava su chi invoca il contratto; il destinatario che sostiene di aver rifiutato deve provare il rifiuto tempestivo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 maggio 2022, n. 14983: la fideiussione, nella sua configurazione tipica, si perfeziona con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, senza necessità di accettazione espressa; l’eventuale conferma del creditore è un elemento esecutivo di un contratto già concluso. Il ricorso del fideiussore è stato rigettato.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2006, n. 13652: l’obbligazione fideiussoria nasce dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore; non è necessario che il fideiussore partecipi all’accordo con cui il debitore si è impegnato a fornire la garanzia.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 marzo 1990, n. 2581: il meccanismo del mancato rifiuto non opera quando il destinatario dichiara di accettare solo a condizione che alcune clausole siano modificate; si applica allora la regola generale per cui l’accettazione non conforme è una nuova proposta.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 giugno 1987, n. 5748: poiché la norma presuppone che il destinatario riceva solo vantaggi, anche gli effetti dispositivi o estintivi devono gravare sul solo proponente; non si applica perciò alla prestazione in luogo dell’adempimento, che comporta per il creditore l’estinzione del credito.
  • Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 1981, n. 6621: la norma non si applica al contratto di assicurazione, che genera obbligazioni corrispettive per entrambe le parti, anche se la proposta è accompagnata dal versamento di una rata di premio.
  • Cassazione civile, sez. I, 4 settembre 2001, n. 11391: il rifiuto che impedisce la conclusione può desumersi, oltre che da una dichiarazione espressa, da un comportamento inequivocabile; è stato ritenuto tale il ricorso del comune all’espropriazione a fronte di una proposta di cessione del bene a prezzo simbolico.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 1975, n. 265: il patto di prelazione senza corrispettivo rientra tra i contratti con obbligazioni del solo proponente e si conclude indipendentemente da un’accettazione espressa, salva la facoltà di rifiuto del destinatario.

Rapporti con altre norme

L’art. 1333 c.c. deroga allo schema di proposta e accettazione dell’art. 1326 c.c. e alla regola di revocabilità dell’art. 1328 c.c.; la conoscenza della proposta si determina secondo l’art. 1335 c.c. La norma va distinta dalla promessa unilaterale (artt. 1987 ss. c.c.), che vincola senza bisogno di alcun contratto nei soli casi previsti dalla legge, come la promessa al pubblico (art. 1989 c.c.), e dalla remissione del debito (art. 1236 c.c.), negozio unilaterale con facoltà del debitore di dichiarare di non volerne profittare. Trova applicazione tipica nella fideiussione (art. 1936 c.c.) e nella promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.). Per le donazioni, anche obbligatorie, prevale la regola speciale dell’accettazione in forma di atto pubblico (art. 782 c.c.).