Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1341 c.c. si colloca nel capo II del titolo II del libro quarto, dedicato all’accordo delle parti, e disciplina le condizioni generali di contratto, cioè le clausole predisposte unilateralmente da un contraente per regolare in modo uniforme una serie indefinita di rapporti. È la norma che il codice del 1942 ha dedicato al fenomeno della contrattazione di massa: banche, assicurazioni, fornitori di energia e di servizi, imprese di leasing concludono migliaia di contratti identici, il cui contenuto l’aderente non negozia ma si limita ad accettare o rifiutare in blocco.
La disposizione persegue un duplice obiettivo. Da un lato consente al predisponente di vincolare l’aderente a clausole che questi non ha discusso, purché conoscibili; dall’altro protegge il contraente debole contro le pattuizioni più gravose, subordinandone l’efficacia a una forma speciale che ne richiama l’attenzione. La tutela è di tipo formale: la legge non vieta le clausole onerose, ma esige che l’aderente le abbia approvate con consapevolezza. Il testo è rimasto immutato dal 1942; la protezione sostanziale del consumatore è stata affiancata, in un secondo momento, dagli artt. 33 ss. del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
Contenuto della disposizione
Il primo comma fissa il criterio di efficacia delle condizioni generali: esse vincolano l’aderente se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe potuto conoscerle con l’ordinaria diligenza. Basta dunque la conoscibilità, non l’effettiva conoscenza: è sufficiente che le condizioni siano rese disponibili in modo da poter essere lette, ad esempio stampate sul modulo, affisse o richiamate in un documento accessibile.
Il secondo comma individua le clausole cosiddette vessatorie o onerose, che non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto. Si tratta delle clausole che stabiliscono a favore del predisponente:
ovvero che sanciscono a carico dell’aderente:
L’elenco è tradizionalmente considerato tassativo, ma suscettibile di interpretazione estensiva quanto al contenuto delle singole voci. La sanzione per la mancata approvazione specifica è l’inefficacia della sola clausola, che la giurisprudenza qualifica anche in termini di nullità, mentre il resto del contratto resta valido.
Profili applicativi
La prima questione è stabilire se ci si trovi davvero di fronte a condizioni generali. Non basta che una parte abbia redatto l’intero testo: occorre che lo schema sia destinato a una pluralità indifferenziata di rapporti, sotto il profilo sostanziale (attività contrattuale rivolta al pubblico) e formale (moduli o formulari utilizzabili in serie). Il contratto redatto da una parte per un singolo affare, che l’altra può discutere e modificare, ne resta fuori, così come le clausole effettivamente negoziate. L’onere di provare la predisposizione unilaterale grava su chi invoca la tutela; spetta invece al predisponente dimostrare che una determinata clausola sia stata oggetto di trattativa.
Il secondo nodo è la tecnica della doppia sottoscrizione. La prassi conosce la formula finale con cui l’aderente dichiara di approvare specificamente le clausole indicate per numero. Il richiamo numerico è sufficiente se non cumulativo; se è cumulativo, l’approvazione è valida solo quando si accompagni a un’indicazione, anche sommaria, del contenuto di ciascuna clausola, ricavabile anche dalla rubrica. È invece inidonea la sottoscrizione indiscriminata di tutte o quasi tutte le condizioni generali, vessatorie e non, che annega le clausole onerose nel complesso e non ne sollecita l’attenzione.
Sul piano processuale, l’ambito di elezione è la clausola di deroga alla competenza territoriale, discussa soprattutto nei regolamenti di competenza e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo. L’inefficacia della clausola non approvata può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, fino al giudicato. Errore frequente è contestare l’approvazione in sede di legittimità come violazione di legge, quando l’accertamento sulla sufficienza della sottoscrizione spetta al giudice di merito.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1342 c.c. estende la disciplina ai contratti conclusi mediante moduli o formulari e stabilisce la prevalenza delle clausole aggiunte su quelle del modulo incompatibili. L’art. 1370 c.c. impone di interpretare le clausole predisposte, nel dubbio, a favore dell’aderente. Per i contratti tra professionista e consumatore operano gli artt. 33-38 del codice del consumo, che prevedono un controllo sostanziale di vessatorietà e la nullità di protezione, rilevabile d’ufficio e non superabile con la doppia firma. Le clausole di deroga alla competenza si coordinano con gli artt. 28 e 29 c.p.c., le clausole compromissorie con l’art. 808 c.p.c., le limitazioni di responsabilità con il limite inderogabile dell’art. 1229 c.c., le decadenze convenzionali con l’art. 2965 c.c.